Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”
Sono misure predisposte per assicurate un’adeguata e opportuna liquidità alle imprese in questa situazione di emergenza nazionale per la continuità aziendale. Sarà ora fondamentale che le procedure di erogazione e di garanzia consentano un’erogazione rapida delle somme richieste daĺle imprese. Il decreto legge entra in vigore a partire da oggi 9 aprile 2020 e sarà trasmesso alle Camere per la conversione in legge.
Questo un estratto, per il decreto integrale scarica sul seguente link Decreto-08 04 2020 n.23
ART. 1 – (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:
3. Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
4. Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l’impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:
7. Qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
12. L’efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell’Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
ART. 2 – (Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)
1. All’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-sexies dell’articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9–bis, del decreto legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 9-quater del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto:
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all’articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:
6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell’entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell’economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell’assenza di remunerazione di questa.
7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all’articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003.”.
8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.
9. Entro dieci giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull’impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.
10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell’economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.11. L’articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.
ART. 3 – (SACE S.p.A.)
1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del sistema di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell’economia.
2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l’attuazione delle misure di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:
3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.
ART. 4 – (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)
1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
ART. 5 – (Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
1. All’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».
ART. 6 – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
ART. 7 – (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)
1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
ART. 8 – (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)
1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.
ART. 9 – (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)
1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
2. Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione deposita sino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L’istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l’articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. L’istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall’articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all’articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
ART. 10 – (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
ART. 11 – (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)
1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
2. L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:
3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
ART. 12 – (Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini)
1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.
2. Per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo di cui all’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
ART. 13 – (Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s, sono applicate le seguenti misure:
3. All’articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “fino al 10 aprile 2020”.
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l’efficacia della garanzia.
6. All’articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole “organismi pubblici” sono inserite le parole “e privati”.
7. Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All’articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “euro 25.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”. Il Ministero dell’economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l’anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all’ISMEA 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L’articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.
13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 12 e per 249 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
ART.14 – (Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)
1. Il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l’anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12.
ART. 15 – (Modifiche all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)
1. L’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:
ART.16 – (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)
1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
ART. 17 – (Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. All’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
ART.18 – (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
3. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
5. I versamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei commi 1 e 3 nonché quelli dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
6. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
9. L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
ART. 19 – (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari)
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Il comma 7, dell’articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.
ART. 20 – (Metodo previsionale acconti giugno)
1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
ART. 21 – (Rimessione in termini per i versamenti)
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
ART. 22 – (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)
1. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.
2. Per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.
ART. 23 – (Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)
1. I certificati previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
ART. 24 – (Termini agevolazioni prima casa)
1. I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
ART. 25 – (Assistenza fiscale a distanza)
1. Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
2. Le modalità di cui al comma 1 sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS.
3. Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
ART. 26 – (Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
1. All’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
ART. 27 – (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)
1. La presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 3 dello stesso decreto.
2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
ART. 28 – (Modifiche all’articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)
1. All’articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
ART. 29 – (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)
1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
2. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248, è notificata a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l’ufficio.”.
3. In deroga al termine fissato dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all’articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.
ART. 30 – (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo.
ART. 31 – (Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. Per l’anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 2.
2. L’articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall’articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell’ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.
ART. 32 – (Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19)
1 Per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all’articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.
2.Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. Nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.
ART. 33 – (Proroga organi e rendiconti)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.
2. Limitatamente all’anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall’articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all’esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
3. All’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera “c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all’articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”; conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: “nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)”, sono sostituite dalle seguenti: “nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)”.”
ART. 34 – (Divieto di cumulo pensioni e redditi)
1. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.
ART. 35 – (Pin Inps)
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l’intero periodo ivi considerato, l’Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
ART. 36 – (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell’articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.
ART. 37 – (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza)
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;
ART. 38 – (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)
1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell’emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell’emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l’adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.
2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l’accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell’emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.
3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.
4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.
5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto l’adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ART. 39 – (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)
1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell’emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l’osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all’articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell’attività, corredata dal benestare dell’esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all’articolo 61, comma 2, e dell’esito della prima verifica di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. L’utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo benestare dell’esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.
3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
ART. 40 – (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica da COVID)
1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.
2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell’AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell’AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.
3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31gennaio 2020, il Comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell’AIFA.
4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.
5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all’AIFA, e quest’ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l’AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.
6. Per gli studi sperimentali non profit di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.
7. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
8. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto l’articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.
ART. 41 – (Disposizioni in materia di lavoro)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall’imposta di bollo.4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12.
ART. 42 – (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, è nominato un commissario straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell’Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione che decadono automaticamente con l’insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, salva l’ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.
2. Nell’assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall’articolo 2 dello statuto dell’Agenzia, il commissario collabora all’azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza, monitorando l’adozione, l’aggiornamento e l’attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all’articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l’emergenza Covid-19 di cui all’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall’Agenzia, supporta, attraverso l’esercizio delle attività istituzionali proprie dell’Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l’emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l’emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1. Supporta altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l’adozione di direttive, nell’esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
ART. 43 – (Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
ART. 44 – (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
This post was published on Apr 9, 2020 13:31
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