Il tributarista nella quarta rivoluzione industriale: il convegno a Napoli

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“Il convegno Nazionale è uno dei tanti eventi sia associativi che formativi organizzati dall’associazionie tributaristi LAPET e a Napoli, per il prossimo futuro abbiamo altri eventi formativi, come un corso in tre step mensili sul terzo settore, ed almeno un’altro su argomenti di interesse professionale entro la fine dell’anno, inoltre sarà organizzato un corso per l’accreditamento alla norma UNI 11511″ ,

Parole espresse con orgoglio dal consigliere provinciale Dott. Gaetano D’errico, ” l’impegno profuso in questo ultimo anno da tutto il direttivo, guidato dal presidente Dott.ssa Michela Coppola, ha permesso di fare molti passi avanti, improntando una politica di crescita e sviluppo predileggendo la formazione ed affermando la LAPET presso le istituzioni locali”

Ma cosa è la LAPET

La LAPET è stata costituita nel 1984 dapprima come sindacato nazionale di categoria divenendo nel 1990 una libera associazione. Dall’assemblea nazionale del novembre 2004 assume la denominazione di Associazione Nazionale Tributaristi LAPET.

E’ la prima associazione di tributaristi fondata in Italia a cui molti riconoscono il merito di aver sollevato il problema, in periodi non sospetti, del riconoscimento di quelle che allora venivano definite professioni emergenti. Approfondendo la tematica sia sul fronte nazionale che europeo. Grazie alla sua struttura organizzativa e alla presenza sull’intero territorio nazionale, con 20 delegazioni regionali, ed oltre 104 sedi provinciali, alle idonee garanzie patrimoniali che l’associazione offre nei confronti dei terzi, dall’ottobre del 2001 l’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet è stata legalmente riconosciuta con decreto del Prefetto di Roma acquisendo in tal modo personalità giuridica.

L’associazione è presente istituzionalmente:

* nella Commissione Studi di Settore presso il Ministero dell’Economia e Finanze;

* nella Consulta del Contribuente presso lo stesso Ministero;

* è iscritta nell’elenco del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) al n. 67;

* è aderente ad Assoprofessioni e Consap, due confederazioni di rappresentanza di secondo livello;

* è aderente a Cna Professioni. A seguito del notevole sviluppo che anche nel nostro Paese hanno conosciuto le attività professionali la Lapet è entrata a far parte di Cna Professioni, di cui il Presidente Nazionale Roberto Falcone è Vice Presidente. La sigla, nata dall’intesa di Assoprofessioni e Cna, si pone quale grande polo di rappresentanza delle professioni non regolamentate, tale da consentire a questo mondo di far sentire, in modo più determinante, la sua voce presso le istituzioni;

* L’approfondita esperienza e la particolare conoscenza del settore tributario fanno sì che l’associazione spesso sia convocata in audizione presso le Commissioni parlamentari permanenti Finanze ed Attività produttive; * è iscritta, presso il Ministero della Giustizia, nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate abilitate a partecipare alle Piattaforme Ue,

di cui all’art.26 del Decreto legislativo n. 206/2007; * è iscritta, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’elenco delle associazioni di cui all’art. 2 comma 7 legge 14 gennaio 2013 n. 4. e pertanto può rilasciare agli iscritti l’attestato di qualità professionale ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge; * è iscritta, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nel registro per la trasparenza * è iscritta, presso il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nel registro per la trasparenza * è iscritta, presso la Camera dei Deputati, nel registro dei Rappresentanti di interessi

* è socio UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione);

* è presente nelle Consulte Provinciali delle Professioni presso le Camere di Commercio Italiane;

* è presente nell’Osservatorio Centrale sui servizi fiscali, ai sensi del punto 5) dell’Accordo quadro nazionale stipulato con l’Agenzia delle Entrate;

* è presente negli Osservatori (provinciali e regionali) istituiti dall’Agenzia delle Entrate in materia di mediazione tributaria.

Tuttavia, dalla sua costituzione, l’Associazione Nazionale Tributaristi LAPET non è solo punto di riferimento per i tributaristi, a tutela dei loro diritti professionali, ma anche e soprattutto dell’utenza cliente degli stessi associati. Infatti per l’iscrizione all’associazione è previsto uno screening di accesso, attraverso test attitudinali, dei richiedenti provvisti d’idoneo titolo di studio (diploma o laurea) e documentate esperienze professionali di almeno 18 mesi.

Chi è il tributarista

Il tributarista offre servizi in campo fiscale, tributario e societario con funzioni che possono spaziare dalla semplice tenuta delle scritture contabili alla consulenza fiscale, dall’assistenza al contribuente durante la stesura dei contratti al contenzioso, dalla cessione di aziende o rami di azienda ad ogni altra operazione in campo fiscale-tributario per la quale non esista una specifica legge. Garantisce la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie. La sua responsabilità confina con le funzioni di pianificazione strategica e finanziaria. Possiede un’ampia cultura manageriale e legislativa. In particolare, in ambito economico aziendale, possiede ampie conoscenze relativamente a: ragioneria e gestione d’impresa. In ambito giuridico, oltre al diritto tributario conosce il diritto commerciale, comunitario e industriale, nonchè il diritto del lavoro e sindacale. Sa raccogliere le informazioni sulle normative e gestire il processo di stipulazione dei contratti, le compravendite e i contenziosi. Lo caratterizzano le capacità di analisi e l’accuratezza. E’ necessaria un’ampia esperienza maturata nel settore tributario e la disponibilità all’aggiornamento continuo nel settore legislativo di riferimento. Il profilo professionale del tributarista è regolato dalla Norma Uni 11511 e riconosciuto dalla Legge 14 Gennaio 2013 n.4.

Legge 14 Gennaio 2013 n.4.

La Legge 4/2013 definisce la figura del consulente tributario/tributarista quale professionista che opera all’interno del comparto delle professioni economico/giuridiche e fiscali, ne definisce

i requisiti fondamentali e le conoscenze, abilità e competenze necessarie ed utili per l’esercizio della professione.Il campo di azione comprende tutte quelle attività di settore professionale su cui il Legislatore non ha apposto specifica riserva.

La normazione della nostra figura professionale ai sensi della Legge 4/2013 è stata opera di una stretta collaborazione fra associazioni professionali di riferimento della professione che, grazie

all’elaborazione di una norma tecnica, hanno delineato l’insieme dei requisiti minimi per l’esercizio della professione e dei requisiti indispensabili per il mantenimento della qualità della prestazione negli anni, attraverso la partecipazione a lavori di specifici organi tecnici con le regole di consensualità, democraticità, trasparenza definiti dall’Ente Nazionale di Normazione, UNI.

La Legge 4/2013 permette di stabilire le caratteristiche minime per intraprendere e continuare l’esercizio della professione con standard qualitativi della prestazione professionale in conformità alla normativa tecnica UNI di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo sulla basedelle linee guida CEN 14 del 2010.

Se è vero da un lato che la legge non impone l’iscrizione ad una delle Associazioni, dall’altro non si può non tenere conto di quanto espresso nel successivo art. 7 quando al punto c) viene proprio demandata alle associazioni la possibilità, in sede di rilascio dell’attestazione, che attesta “gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare L’Associazione qualifica e rilascia un’attestazione al proprio iscritto finalizzata a informare, tutelare e garantire il mercato dei servizi professionali, indicando il rispetto dello

stesso professionista iscritto agli standard qualitativi e di qualificazione stabiliti dall’Associazione indispensabili per l’esercizio della professione, Il codice di condotta viene adottato ai sensi dell’articolo 27 bis del Codice del consumo Il professionista dovrà rendere noto al suo cliente di tale codice attraverso la sottoscrizione di uno specifico mandato che conterrà, oltre a questo, anche delle altre specifiche che stabiliscono le modalità attraverso le quali si svilupperà il rapporto.

Il professionista deve “contraddistinguere la propria attività in ogni documento o rapporto scritto con il cliente, riportando espressamente gli estremi della legge citata ed il numero di iscrizione all’associazione” allo scopo evitare fraintendimenti sulla natura e quindi sulle effettive capacità di poter erogare la prestazione professionale richiesta.