La II sez. della Corte di Cassazione con sentenza n.9385/2019 fa il punto sulle spese generali forfettarie.
Importanti novità per gli avvocati in tema di spese generali forfettarie riguardo all’interpretazione delle formule sintetiche nei dispositivi di sentenza.
La Cassazione sez. II con sentenza n. 9385 depositata il 04/04/2019 ha stabilito il principio di diritto secondo cui il provvedimento con cui il giudice liquida le spese processuali costituisce titolo per il riconoscimento del rimborso delle spese generali forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, salvo decisione diminutiva adeguatamente motivata.
Pertanto se il provvedimento giudiziale risulta privo della statuizione circa la debenza o l’ esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili, gli avvocati hanno diritto di ricevere automaticamente un rimborso del 15%.
La questione oggetto di approfondimento giurisprudenziale ha le sue origini su una sentenza che nella parte relativa alle spese legali non indicava la misura della percentuale del rimborso da aggiungersi ai dovuti compensi professionali. Le fonti normative relative alla vicenda de qua sono due in particolare.
La prima è l’ art 2. Del d.m. 55/2014 che riconosce all’ avvocato, oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, in ogni caso, una somma per rimborso spese generali forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.
La seconda è l’ art 13 comma 10 della legge professionale forense, l. 247/2012, che stabilisce la misura del 15% delle spese generali forfettarie come una misura massima.
Gli Ermellini, visti i 2 riferimenti normativi, con la sentenza depositata il 04/04/2019 hanno precisato che il rimborso delle spese generali forfettarie è dovuto in maniera automatica agli avvocati anche in assenza di apposita istanza. Il problema interpretativo, di fatto, era legato all’inciso “ di regola “ e la Cassazione sul punto ha precisato che l’ affermare come dovuta una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione significa automaticamente e contemporaneamente fissare il rimborso nella misura del 15% con l’ aggiunta che tale misura può essere derogata solo in peggio ( al di sotto del 15%) ma con apposita e precisa motivazione.