Lunedi 2 dicembre 2019 si è svolto un importante dibattito sul rapporto tra Condominio e Tributi locali organizzato dall’ Odcec. Il presidente della Commissione Condominio Odcec Dott. Fabrizio Polidoro : ” Alla luce delle nuove disposizioni su Imu e Tasi, l’ amministratore di condominio deve divenire ancor di più un professionista con valide competenze ” .
L’ Odcec si conferma ancora una volta vicino alle istante dei cittadini. Un importante incontro si è svolto presso la sede di Odcec di Napoli in Piazza dei Martiri n. 30 sul delicato tema sul rapporto tra condominio e tributi locali. Tanti i relatori sul tema. Presenti il dott. Fabrizio Polidoro Presidente della Commissione Condominio Odcec ; il Dott. Mario Michelino consigliere delegato Commissione Condominio Real Estate Industria Edilizia; il dott. Renato Polise Componente Commissione Condominio ; la dott.ssa Immacolata M.L. Vasaturo Consigliere Delegato Commissione Accertamento e Contenzioso tributario ; il dott. Salvatore Giosa Componente Commissione Condomonio; il dott. Sergio Aurino U.O.A. Monitoraggio dell’attuazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale del Comune di Napoli e la verifica dell’impatto delle decisioni strategiche dell’Ente sugli obiettivi dello stesso.
Il dibattito ha posto sotto la luce dei riflettori le ultime novità normative e giurisprudenziali sul tema della Tari e sullo smaltimento dei rifiuti. In particolare si è evidenziato il ruolo del condominio come ente che gestisce i beni e i soldi dei vari proprietari che però non ha una propria personalità e quindi non è titolare di rapporti attivi e passivi non essendo considerato un soggetto passivo d’imposta.
Pertanto se l’amministratore non paga la tassa sui rifiuti , l’ente locale può pretendere il pagamento dell’imposta dai singoli proprietari. E quando si dice “pretendere” non ci si riferisce solo a una diffida di pagamento ma anche al pignoramento dei beni personali.
I relatori hanno sottolineato nuovamente il ruolo dell’ amministratore che configura in sè un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza . Egli non ha obblighi né vincoli di solidarietà nei confronti dei condomini, che rimangono gli unici soggetti tenuti al versamento della tassa, in quanto occupanti. Ed infatti, i singoli condomini conferiscono all’amministratore l’incarico di provvedere materialmente al pagamento della tassa sui rifiuti, soprattutto nel caso di multiproprietà (è il caso in cui più soggetti sono proprietari dello stesso immobile, goduto da ciascuno a turno), ma questo non determina in alcun modo un obbligo di natura tributaria a carico dell’incaricato. Ebbene, le aree condominiali non sono di proprietà del condominio ma dei singoli condomini, ciascuno in base ai propri millesimi. Ed ecco perché la Tari ricade su di loro e non sull’ amministratore.
Nondimeno dal gennaio 2016 per tutte le controversie con importo non superiore a ventimila euro, riguardanti i tributi locali, è obbligatorio esperire il reclamo o la mediazione tributaria.
Inoltre si sono approfonditi durante la rassegna, importanti rassegne giurisprudenziali su questi punti nonchè la responsabilità civile dell’ amministratore alla luce degli artt 1129; 1130; 1130 bis; 1131 del c.c.
A margine del dibattito il Presidente della Commissione Condominio Odcec Real Estate Industria e Edilizia il dott. Fabrizio Polidoro ha dichiarato : ” l’ Odcec con questi dibattiti sottolinea nuovamente l ‘ importanza nella formazione e aggiornamento degli amministratori di condominio che devono avere una visione a 360 gradi su questioni complesse e delicate al fine di dirimere ogni possibile controversia che possa sorgere nella realtà condominiale. Ringrazio il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono i componenti di questa commissione che dimostrano grande competenza nell’ affrontare questi casi.”