Anno scolastico con il nuovo decreto quali sono le ipotesi di riapertura e lo svolgimento degli esami

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Entra in vigore oggi giovedì 9 aprile il decreto 8 aprile 2020 n.22, il cosiddetto decreto Scuola 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’ anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.

Esami di Stato e validità dell’ anno scolastico 2019/2020

Il nuovo decreto stabilisce che, con una o più ordinanze del Ministro dell’Istruzione, possono essere adottate, per l’anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, seppur con dei limiti.

Il decreto prevede che il Ministero possa, con provvedimento specifico, modificare l’impianto dell’esame. Se sarà possibile farlo in presenza, potrà essere semplificato. Altrimenti, si procederà con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, prevedendo la consegna anche di un elaborato da parte degli studenti. In ogni caso ci sarà una valutazione sull’impegno degli studenti.

Per tutto l’anno scolastico 2019/2020 sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle scuole di ogni ordine e grado.

Se la scuola riprende entro il 18 maggio

Nel caso in cui la scuola riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione di questo anno scolastico, cioè il cosiddetto esame di terza media, potrebbero essere in parte eliminate o modificate e le modalità di giudizio finale rimodulate.

Riguardo alle commissioni di esame, i commissari saranno esclusivamente interni alla scuola sede di esame, con presidente esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Poi ci sarà l’orale.

Rispetto alle prove dell’esame del secondo ciclo, si stabilisce la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché la prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’ anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo.

Se la scuola non riprende entro il 18 maggio

Nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020, o per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, si stabiliscono le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, compresi gli scrutini finali.

Il nuovo decreto stabilisce anche la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto anche di un elaborato del candidato.

Si decide inoltre l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio per l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, cioè per il più comunemente noto esame di maturità. Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma.

Come funziona l’ammissione agli esami

Ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti normalmente richiesti, quindi tutti sono automaticamente ammessi agli esami.

Non ci sarà il meccanismo dei debiti alla secondaria di secondo grado. All’inizio di settembre sarà possibile, per tutti i cicli di istruzione recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o appreso in parte quest’anno, potrà essere recuperato e approfondito all’inizio del prossimo.

Didattica a distanza obbligatoria

Per l’anno 2020/2021, nel caso in cui non si tornasse a scuola a settembre, per rispondere alla sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, che diventa dunque obbligatoria per tutte le scuole.

Graduatorie e concorsi

Per gli insegnanti, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, compresi i relativi elenchi aggiuntivi. L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento decorrerà dall’anno scolastico 2021/2022.

Il nuovo decreto stabilisce anche la sospensione delle prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego.

Esami di abilitazione alle professioni

Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’Università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.

Possono anche essere individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, comprese modalità a distanza per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni.

Scarica il Decreto-08 04 2020 n.23