Il tempo non è ‘gentiluomo’ con i proprietari di case abusive: la Cassazione ha infatti stabilito che la prescrizione non si applica all’ordine di demolizione degli abusi edilizi deciso dal giudice penale e che, in Italia, non può trovare diretta applicazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo orientata a non tollerare pene senza termine di prescrizione. La demolizione è una sanzione amministrativa e non una pena “nel senso individuato dalla Corte Edu e non è soggetta alla prescrizione”. Il caso sollevato viene da Ischia.
Abusi edilizi, la sentenza 9949 depositata dalla Terza sezione penale
Nella sentenza 9949 depositata ieri dalla Terza sezione penale, i supremi giudici affermano il seguente principio di diritto: “La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso”. La Cassazione prosegue aggiungendo che: “per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una ‘pena’ nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 del codice penale”.
Con questo verdetto, i supremi giudici – presidente Luca Ramacci, relatore Giuseppe Riccardi – hanno dichiarato “inammissibile” il ricorso del proprietario di una casa realizzata nell’isola di Ischia, afflitta da alte percentuali di abusivismo, in località Barano. Il difensore di Giorgio D.S. – 79 anni – aveva chiesto che fosse dichiarata la prescrizione dell’ordine di demolizione di un manufatto agricolo, edificato senza permesso nel 1995, e trasformato in civile abitazione ultimata nel 2004. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di revoca o annullamento dell’ingiunzione a demolire con ordinanza emessa il due marzo del 2015. La Cassazione ha dato piena legittimazione al via libera alla distruzione dell’edificio abusivo e al ripristino della situazione originaria. In Campania sono migliaia le costruzioni abusive, ma la piaga dell’abusivismo edilizio colpisce l’Italia intera.