Il bonus non può essere cumulato con nessun incentivo all’assunzione di tipo economico o con sgravi contributivi
Bonus assunzione per disoccupati under 36. Per il biennio 2021- 2022, la legge prevede un importante incentivo per l’assunzione di giovani che non hanno mai avuto un lavoro stabile. L’incentivo, ricorda laleggepertutti.it, può essere fruito da coloro che non hanno compiuto i 36 anni e non sono mai stati assunti a tempo indeterminato, né dall’azienda che desidera fruire del bonus per l’assunzione, né da altri datori di lavoro. Fanno eccezione le assunzioni in qualità di apprendista, lavoratore domestico e con contratto di lavoro intermittente.
Non possono in ogni caso beneficiare dell’incentivo le pubbliche amministrazioni e le aziende appartenenti al cosiddetto settore K (finanziario e assicurativo).
Il bonus non può essere cumulato con nessun incentivo all’assunzione di tipo economico o con sgravi contributivi.
L’agevolazione non deve essere poi confusa con l’incentivo per l’assunzione di giovani disoccupati under 30 introdotto dalla legge di bilancio 2018: quest’ultimo bonus all’assunzione offre una riduzione dimezzata dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con un tetto massimo di 3mila euro annui. Tuttavia, si tratta di un incentivo all’assunzione previsto strutturalmente, non per il solo biennio 2021-2022 come il bonus assunzione under 36. Ma procediamo per ordine.
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IMPORTO DELL’INCENTIVO
Il bonus assunzione under 36 consente al datore di lavoro che assume di fruire di uno sgravio pari al 100% della contribuzione previdenziale dovuta (esclusi i premi Inail e la contribuzione non avente natura previdenziale).
È previsto però un tetto massimo annuo di fruizione pari a 6mila euro, da parametrare su base mensile. In caso di assunzione part time, lo sgravio massimo fruibile è ridotto proporzionalmente.
La durata dello sgravio è pari a:
– 36 mesi;
– 48 mesi per i datori che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
COME SAPERE SE IL LAVORATORE HA GIÀ AVUTO UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO?
Condizione fondamentale per la fruizione dell’agevolazione è che il dipendente non abbia mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di apprendistato, lavoro domestico ed i contratti intermittenti, non assimilabile a un rapporto di lavoro stabile.
Qualora il lavoratore sia già stato assunto a tempo indeterminato ed il rapporto sia cessato, senza che il datore di lavoro abbia beneficiato interamente dello sgravio, il nuovo datore di lavoro può fruire del bonus residuo (portabilità).
Per verificare se l’interessato è già stato assunto a tempo indeterminato, l’Inps ha reso disponibile all’interno del proprio portale web un’apposita utility: un aggiornamento che sarà applicato a breve al servizio evidenzierà anche i precedenti rapporti a tempo indeterminato non agevolati, nonché i rapporti agevolati per i quali è possibile fruire della portabilità, cioè della parte dell’incentivo residuo della quale non ha beneficiato il precedente datore di lavoro agevolato.
PRECLUSIONI
Il bonus assunzione under 36 non può essere applicato:
– per le assunzioni o le prosecuzioni (conferma) con contratto di apprendistato;
– per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente;
– per le assunzioni con contratto di lavoro domestico.
AUTORIZZAZIONE
La Commissione Europea ha autorizzato il bonus assunzione under 36 per l’anno 2021, mentre l’autorizzazione per il 2022 non è stata ancora rilasciata.
L’Inps ha fornito le istruzioni per usufruire dell’esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ha inoltre chiarito come fruire del rimborso degli arretrati, in caso di assunzioni o trasformazioni precedenti a settembre 2021.
FRUIZIONE DELL’INCENTIVO
I datori di lavoro devono esporre, a partire dal flusso UniEmens di ottobre, per il mese di competenza di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”.
In particolare:
– nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
– nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore “GI36”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione.
Istruzioni differenti sono state poi fornite per i datori di lavoro privati iscritti alla Gestione Inps dipendenti pubblici (sezione Uniemens ListaPosPA) e per i datori di lavoro agricoli (sezione Uniemens <PosAgri>)