di Monica Mandico – Avvocato e Founder di Mandico&Partners
In questa ultimissima decisione la questione posta all’attenzione del Supremo Collegio ha riguardato il valore e gli effetti da attribuire all’istanza di rateizzazione di debiti contributivi posta dal debitore. La Corte ha confermato l’orientamento dell’inidoneità di tale istanza ad essere interpretata quale volontà di rinuncia ad agire o di riconoscimento del debito. Inoltre è stato affermato che la richiesta di rateizzo non comporta la conseguenza di produrre effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. Sul punto la decisione specifica altresì, che per attribuire alla domanda in questione, la valenza di dichiarazione di riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione essa deve:
– provenire da un soggetto che disponga del relativo diritto;
– dalla dichiarazione deve desumersi poi la consapevolezza del riconoscimento del debito tale da escludersi che la stessa possa avere finalità diverseo che
-il riconoscimentoresticondizionatoda elementi estranei alla volontà del debitore, potendo comunque anche essere tacito e concentrarsi semplicemente in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
In questo modo I giudici della Cassazione hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, aggiungendo inoltre che la competenza ad assegnare o meno l’effetto interruttivo della prescrizione al riconoscimento fatto dal soggetto passivo del diritto altrui rientra legittimamente tra i poteri dei giudici di merito.
Inoltre, sempre nella decisione in commento il Supremo Collegio, ha affermato che in assenza di titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito vantato continua, ad applicarsi il termine di prescrizione breve quinquennale anziché quello ordinario decennale (in senso conforme per un approfondimento: Cass., Sez. lav., sent. 24 gennaio 2020, n. 1652).
Questo orientamento adottato dagli ermellini, statuente l’incapacità dell’istanza o ottenimento della rateizzazione di un debito tributario da parte del contribuente a costituire riconoscimento della pendenza, ben potendo questi richiedere il pagamento rateale per scopi che non implicano il riconoscimento del debito, non rappresenta un caso isolato, ma piuttosto pare essere il ragionamento che si sta consolidando (Vd. per es. anche Cass., Sez. VI civ., ordinanza del 26 giugno 2020, n. 12735).
Quanto detto rappresenta un nuovo principio favorevole al contribuente che appare utilizzabile e applicabile anche per ciò che concerne le procedure di sovraindebitamento.
This post was published on %s = human-readable time difference
''Questa storia di Eduardo è legata in vari modi alla mia persona ed alla mia…
È di due morti il bilancio ufficiale dell'attentato contro un mercatino di Natale a Magdeburgo.…
Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei…
Il Napoli di Antonio Conte continua l’inseguimento dell’Atalanta capolista e oggi, sabato 21 dicembre, affronta…
La Gaia Energy Napoli affronterà nell’ultimo turno della serie A3 Credem gir. Blu la Time…
“Kvara ha ripreso ad allenarsi, verrà con noi. E’ a disposizione, sarà un recupero importante.…