di Monica Mandico
La prestazione è stata eseguita e il compenso è in pagamento. Per il professionista, però, l’incasso può riservare una sorpresa: la pubblica amministrazione verifica la presenza di cartelle non pagate e, nei casi previsti dalla legge, destina le somme all’agente della riscossione. Il rischio riguarda anche le parcelle di importo contenuto.
La disciplina, operativa dal 15 giugno 2026, richiede di distinguere due valori: quanto deve pagare l’amministrazione e quanto risulta dovuto dal professionista. Confonderli può far ritenere al sicuro un piccolo compenso oppure considerare inevitabile una trattenuta che non ha i presupposti.
L’articolo 48-bis, comma 1-ter, del Dpr 602/1973 estende infatti la verifica ai compensi professionali fino a 5.000 euro. Sono comprese le prestazioni rese in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Per questi pagamenti, il versamento alla riscossione scatta se emerge un’inadempienza derivante da cartelle notificate per almeno 5.000 euro complessivi.
Un esempio rende concreto il problema. Un professionista attende 2.000 euro e presenta un’inadempienza rilevante di 7.000 euro: il compenso può essere interamente destinato alla riscossione. Se invece l’inadempienza è di 3.000 euro, manca la soglia richiesta per applicare questo meccanismo.
Il limite sul debito è stato introdotto dal Dl 38/2026, convertito nella legge 88/2026, modificando la formulazione iniziale che considerava cartelle di qualsiasi ammontare. La circolare del ministero della Giustizia del 26 giugno 2026 chiarisce che, sotto la soglia, il compenso deve essere corrisposto al professionista.
Per pagamenti superiori a 5.000 euro resta invece il procedimento ordinario: la verifica positiva determina il mancato pagamento e la segnalazione all’agente della riscossione, ai fini del recupero. Occorre quindi individuare la procedura applicabile prima di valutare la correttezza dell’operato dell’ente.
La tutela comincia dalla documentazione. Cartelle e notifiche, ricevute di pagamento, provvedimenti di sospensione e piani di rateizzazione devono essere confrontati con la posizione risultante alla riscossione. Un importo già versato o una sospensione non correttamente considerata possono richiedere un intervento tempestivo e documentato.
Anche la rateizzazione va affrontata per tempo. La sola presentazione della domanda non elimina l’inadempienza rilevante per i pagamenti della Pa: lo precisa l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Chiedere le rate quando la verifica è già intervenuta non garantisce quindi di recuperare la disponibilità del compenso.
Per chi lavora con gli enti pubblici, controllare la posizione debitoria significa anche proteggere la programmazione degli incassi. L’obiettivo è verificare gli importi effettivamente dovuti, correggere eventuali errori e valutare gli strumenti concretamente utilizzabili prima che il pagamento venga intercettato.
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L’Avv. Monica Mandico assiste professionisti e imprese nell’analisi della posizione debitoria e nella valutazione delle tutele disponibili.
Tel. 081 7281404 • studio@avvocatomandico.it
Fonti normative e istituzionali
Articolo 48-bis del Dpr 602/1973 – testo vigente, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero della Giustizia – circolare del 26 giugno 2026
Agenzia delle entrate-Riscossione – verifica inadempimenti
Agenzia delle entrate-Riscossione – effetti della domanda di rateizzazione
This post was published on Ott 29, 2026 13:11
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