“Per contenere e contrastare i rischi sanitari” da Coronavirus, “su specifiche parti del territorio” o, se serve, su tutto il territorio nazionale, “possono essere adottate” misure anti contagio “per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento o in diminuzione secondo l’andamento” dell’epidemia. Lo prevede una norma contenuta nella bozza del dl, ancora in fase di definizione, che sarà oggi sul tavolo del Cdm, che fissa il quadro normativo entro cui il governo si muove. In particolare questa norma potrebbe essere cambiata. Fonti di Palazzo Chigi, interpellate al riguardo, fanno presente che quella in circolazione è una bozza e che pertanto questa norma , così come le altre, potrebbe subire sostanziali modifiche.
Secondo quanto previsto dalla bozza del nuovo dl, sono 28 gli ambiti entro i quali potranno essere stabilite restrizioni per combattere l’epidemia del Coronavirus, che andranno attuate comunque “secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale”. Il decreto riordina la misure messe in campo finora attraverso i vari dpcm e assorbe, abrogandolo, anche il primo decreto legge che aveva dato la possibilità di istituire le zone rosse all’inizio dell’emergenza.
Tra le voci compaiono la possibilità di chiudere negozi, bar ristoranti, le attività produttive, gli uffici della P.a. mandando i lavoratori in smart working. Ci sono poi le limitazioni ai movimenti, sia dall’abitazione per chi è in quarantena (divieto assoluto) sia dai Comuni di residenza o anche, come fatto di recente da alcuni governatori e nel weekend dal governo, dai territori regionali o comunali. Si possono chiudere strade e parchi, oltre che scuole, teatri, cinema, musei, chiese, palestre e parchi.
Le Regioni possono adottare o sospendere le misure anti contagio sul loro territorio: entro 24 ore le devono comunicare al presidente del Consiglio e perdono efficacia dopo 7 giorni. Anche i sindaci possono adottare o sospendere le misure restrittive per 7 giorni previa comunicazione alla Regione. I primi cittadini non possono adottare ordinanze in contrasto con le misure statali.