Con i decreti 1921 e 1922 il TAR Campania ha respinto i ricorsi promossi contro l’Ordinanza regionale numero 79/2020 con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento dell’attività didattica a distanza.
Il Tar ha rilevato che la Regione ha “esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente ‘indotti’ dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo“.
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