Covid, De Luca firma una nuova ordinanza: torna l’autocertificazione per spostarsi tra le province

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“Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze – la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 -relative a: -motivi di salute; -comprovati motivi di lavoro; -comprovati motivi di natura familiare; -motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali; -altri motivi di urgente necessità. È in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale”. È quanto si legge nell’ordinanza n.82 della Regione Campania, firmata dal presidente Vincenzo De Luca.

Viene, nel contempo, istituita fino al 30 ottobre la “zona rossa” di Arzano, in provincia di Napoli, “con decorrenza immediata e salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica”. Nel comune di Arzano, ha evidenziato la Asl Napoli 2 Nord, si è avuto un incremento del 209,4% dei contagi tra il 29 settembre e il 20 ottobre. L’ordinanza della commissione straordinaria che ha disposto un “mini lockdown” con stop delle attività didattiche e chiusura delle attività commerciali ha provocato manifestazioni e proteste. “Tale situazione – si legge nell’ordinanza che cita una nota della commissione straordinaria – ha amplificato il rischio di ulteriori contagi in un territorio già duramente colpito, oltre a creare gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico”.

La posizione di Arzano, comune posto in un “punto nodale e nevralgico per la viabilità di buona parte della Città metropolitana, per il collegamento autostradale alle maggiori arterie nonché per l’interconnessione con i comuni limitrofi collegati senza soluzione di continuità, richiedono la necessità di assumere misure più drastiche per evitare spostamenti ‘da e per Arzano'”. Da qui la decisione di disporre: il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; la sospensione delle attività commerciali e produttive, comprese le attività di ristorazione, salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità.

Potranno entrare e uscire dal territorio comunale gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché gli esercenti le attività consentite e quelle strettamente strumentali alle stesse, “limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale”.

Al di fuori delle ipotesi menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa. L’ordinanza dispone infine la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura.

Infine, sarà l’Unità di crisi della regione Campania a decidere “dell’eventuale riapertura della attività in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020” e che avrà il compito del “costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a contatti stretti”.

Pertanto, salvo ogni ulteriore decisione in conseguenza “dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 31 ottobre 2020 è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico”.