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Debiti con il Fisco, il concordato conveniente alla prova della Corte UE

Fisco e rateizzazione, dal 2025 più tempo per saldare debiti: aumenta il numero delle rate

La Cassazione interroga i giudici europei sull’omologazione contro il voto determinante dell’Amministrazione finanziaria. Per le imprese diventa essenziale documentare la convenienza della proposta e ricostruire le cause della crisi.

di Monica Mandico

Un’impresa propone al Fisco un pagamento superiore a quanto sarebbe recuperabile con la liquidazione. È sufficiente per ottenere l’omologazione del concordato anche contro il voto dell’Amministrazione finanziaria? Il problema assume particolare rilievo quando vengono contestate condotte con cui il debitore avrebbe deliberatamente provocato la propria insolvenza.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 27546/2026, deliberata l’8 ottobre e pubblicata il 22 ottobre 2026, la Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia due quesiti: la compatibilità con la direttiva sulla ristrutturazione del superamento del voto negativo determinante del Fisco, sulla base della sola convenienza, anche nell’ipotesi di insolvenza deliberatamente causata; la compatibilità del meccanismo con le regole sugli aiuti di Stato.

Il rinvio non stabilisce un divieto e non sospende in generale i concordati. È sospeso il giudizio nel quale è stato disposto. Inoltre, la controversia riguarda la legge fallimentare: le questioni non possono essere trasferite automaticamente a ogni strumento del Codice della crisi. Le condotte fraudolente descritte nel ricorso dell’Agenzia costituiscono contestazioni della parte, non fatti definitivamente accertati dalla Cassazione.

La questione suggerisce una precauzione concreta a chi prepara una ristrutturazione fiscale: costruire una proposta capace di spiegare sia quanto il creditore pubblico potrà recuperare, sia come l’impresa sia arrivata alla situazione attuale. Una percentuale di pagamento, anche favorevole, racconta soltanto una parte della vicenda.

La ricostruzione dovrebbe partire dai bilanci, dalle dichiarazioni fiscali, dagli estratti conto e dall’andamento degli incassi. Servono date, importi e collegamenti verificabili: quando sono iniziate le omissioni, quali risorse erano disponibili, quali eventi hanno assorbito liquidità, quali interventi sono stati tentati e con quali risultati.

È un lavoro utile anche alla difesa del debitore. La presenza di arretrati tributari non spiega, da sola, le ragioni dell’inadempimento. Per valutare una contestazione di comportamento deliberato occorre distinguere la carenza di liquidità, gli errori di gestione, le poste contabili controverse e le operazioni alle quali viene attribuita una finalità fraudolenta. Una risposta documentata permette di discutere fatti precisi, evitando che l’intera storia aziendale venga ricondotta a una formula generica.

La giurisprudenza europea offre già indicazioni favorevoli alla ristrutturazione, entro condizioni definite. Nella sentenza Degano Trasporti, del 7 aprile 2016, causa C-546/14, la Corte di giustizia ha riconosciuto la compatibilità con il diritto dell’Unione del pagamento parziale dell’IVA nel concordato esaminato, fondato sulla liquidazione del patrimonio. Il presupposto era l’accertamento di un professionista indipendente secondo cui il credito non avrebbe ricevuto un trattamento migliore nel fallimento.

La Corte ha valorizzato anche la possibilità dell’Amministrazione di votare contro la proposta, proporre opposizione e ottenere un controllo giudiziale. In quel sistema, il pagamento parziale non costituiva una rinuncia generalizzata alla riscossione. Il precedente sostiene dunque la rilevanza del recupero concretamente possibile, ma non risolve il diverso problema del voto pubblico determinante e dell’insolvenza preordinata oggetto del nuovo rinvio.

Un’altra indicazione proviene dalla sentenza Identi, del 16 marzo 2017, causa C-493/15. Il caso riguardava l’esdebitazione di una persona fisica dichiarata fallita. La Corte ha riconosciuto che anche i debiti IVA potevano diventare inesigibili nella disciplina esaminata, caratterizzata da condizioni rigorose e dal controllo del giudice.

Sul versante degli aiuti di Stato, la Corte ha escluso la selettività del beneficio: rispetto alla finalità di consentire la ripartenza del debitore in buona fede, i soggetti ammessi e quelli esclusi non si trovavano nella medesima situazione giuridica e fattuale. Ha inoltre chiarito che la presenza di requisiti di accesso non rende, di per sé, selettiva una misura.

È un precedente importante, ma riferito all’esdebitazione personale. Non consente di assimilare senza ulteriori verifiche la liberazione dai debiti dopo il fallimento e il concordato di una società.

Anche il tema degli aiuti di Stato richiede un’analisi concreta. La riduzione di un credito pubblico non basta, isolatamente, a esaurire la verifica: occorre considerare i requisiti dell’articolo 107 TFUE, compresi il vantaggio selettivo e gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi.

Per la rinegoziazione dei debiti, la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01, al punto 74, richiama il criterio del creditore privato: il comportamento del creditore pubblico va confrontato con quello di un operatore privato in situazione analoga. I punti 78 e 79 insistono sulle valutazioni economiche disponibili quando viene presa la decisione.

Questo riferimento è particolarmente utile per impostare l’analisi del recupero. Il passaggio della stessa comunicazione sulle transazioni fiscali, invece, riguarda accordi su controversie tributarie e non va trasformato in una disciplina generale del concordato. In ogni caso, il criterio del creditore privato richiede una verifica di applicabilità e un confronto concreto; non è una formula che esclude automaticamente ogni problema europeo.

Sul piano operativo, conviene quindi sviluppare il confronto economico oltre la semplice percentuale nominale. Una proposta dovrebbe spiegare quando arriveranno i pagamenti, quali risorse li sosterranno e quali rischi potrebbero impedirli. Anche lo scenario liquidatorio deve essere realistico: valore dei beni, tempi di realizzo, costi, prelazioni e crediti recuperabili devono risultare coerenti tra loro.

Per esempio, un pagamento più elevato ma molto differito, dipendente da incassi incerti, richiede un’analisi diversa da un versamento sostenuto da risorse già disponibili. È una valutazione da costruire con dati verificabili, esplicitando le ipotesi e mostrando che cosa accadrebbe se vendite o incassi fossero inferiori alle attese. La robustezza della proposta dipende anche dalla capacità di resistere a queste verifiche.

Va poi mantenuta distinta la transazione fiscale nella composizione negoziata. L’articolo 23, comma 2-bis, CCII prevede un accordo sottoscritto dalle parti, corredato dalle relazioni prescritte, comunicato all’esperto e depositato in tribunale. Il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo e ne autorizza l’esecuzione, oppure lo dichiara privo di effetti. Questo controllo non attribuisce un potere generale di sostituire il consenso dell’Amministrazione finanziaria.

La scelta dello strumento deve perciò precedere la formulazione dell’offerta. Una proposta destinata alla composizione negoziata va costruita tenendo conto della necessità di raggiungere l’accordo. Una proposta concordataria richiede l’esame delle proprie regole di approvazione e omologazione, individuando anzitutto la disciplina applicabile alla procedura.

Anche le ragioni del dissenso fiscale meritano risposte separate. Se vengono contestati i valori dei beni, serve un approfondimento estimativo. Se il problema riguarda i flussi, occorre verificare il piano finanziario. Se l’obiezione investe la condotta dell’impresa, bisogna ricostruire operazioni e documenti e valutarne la rilevanza giuridica. Ripetere che la proposta è conveniente può lasciare senza risposta proprio la contestazione decisiva.

Per l’impresa, il lavoro preparatorio dovrebbe comprendere anche un controllo sulla gestione futura. La ristrutturazione degli arretrati perde credibilità se il piano non considera le imposte e gli altri debiti che matureranno durante la sua esecuzione. È opportuno affiancare alle previsioni economiche un calendario di tesoreria che renda visibili entrate, costi correnti e scadenze fiscali.

La tutela del debitore si rafforza quando la proposta rende comprensibile l’intera operazione: il passato che ha generato il debito, le risorse disponibili e gli interventi necessari a recuperare equilibrio. Per chi deve negoziare con il Fisco, questa documentazione è il punto da cui partire per sostenere una soluzione praticabile e rispondere alle obiezioni.

Debiti fiscali e difficoltà aziendali

Prima di formulare una proposta, valuta il percorso utilizzabile. L’Avv. Monica Mandico assiste imprese e professionisti nell’analisi dell’esposizione fiscale, nella ricostruzione delle cause della crisi e nella valutazione degli strumenti di ristrutturazione concretamente utilizzabili.

Per una prima valutazione, prepara la situazione debitoria aggiornata, gli ultimi bilanci, le eventuali rateazioni e le comunicazioni ricevute dall’Amministrazione finanziaria.

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Sito www.avvocatomandico.it

Fonti

Cassazione, ordinanza n. 27546/2026 — testo ufficiale, pubblicato il 22 ottobre 2026

CGUE, Degano Trasporti, 7 aprile 2016, C-546/14 — punti 24–29 e dispositivo

CGUE, Identi, 16 marzo 2017, C-493/15 — punti 21–30 e dispositivo

Commissione europea, comunicazione 2016/C 262/01 — criterio del creditore privato e nozione di aiuto di Stato

Articolo 23 CCII — testo normativo riprodotto su Brocardi

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