Decreto Natale 2020, ecco cosa si può fare e cosa no dal 24 dicembre al 6 gennaio

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Dieci giorni in zona rossa e 4 in zona arancione, coprifuoco che resta alle 22 e massimo due persone non conviventi che si possono aggiungere al cenone. Con il nuovo provvedimento per le festività natalizie il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il Dpcm del 3 dicembre, validi entrambi fino al 15 di gennaio. Ecco le principali novità introdotte con il nuovo decreto che rimarrà in vigore fino al 6 gennaio.

NATALE E CAPODANNO IN ROSSO: Sono complessivamente 10 i giorni in cui sarà estesa a tutta Italia la zona rossa: 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2-3-5 e 6 gennaio. In tutto il paese valgono dunque le regole finora adottate nelle regioni rosse: sarà “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita” sia tra le regioni sia tra comuni e all’interno degli stessi “salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. E’ sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio. Sono inoltre chiuse le attività commerciali al dettaglio – ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi – e i bar, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e i pub, che possono effettuare solo la consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto. E’ invece consentito svolgere sia attività motoria, “individualmente” e “in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione”, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed “esclusivamente all’aperto”.

4 GIORNI IN ARANCIONE: L’Italia sarà invece tutta arancione nei giorni ‘lavorativi’ all’interno delle due settimane delle vacanze natalizie: il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio. Rispetto alla zona rossa, due sono le differenze principali: sono aperti i negozi ed è sempre consentito lo spostamento all’interno del proprio comune di residenza. Il decreto introduce però una norma a favore dei piccoli comuni: sono infatti consentiti gli spostamenti dai paesi con una popolazione non superiore a 5mila abitanti per una distanza di massimo 30 chilometri “con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”.

DEROGA PER 2 NON CONVIVENTI AL CENONE: Per tutto il periodo delle festività natalizie il governo ha però introdotto una deroga ai divieti, che sarà dunque valida sia nelle giornate in cui l’Italia sarà ‘rossa’ sia in quelle in cui sarà ‘arancione ed è quella per consentire comunque ai parenti più stretti di vedersi per il cenone “lo spostamento verso le abitazioni private – si legge nella bozza del decreto – è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Decreto Natale 2020, il testo:

“Il presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19’; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19’; Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come ‘pandemia’ in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 Misure urgenti per le festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2 Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia ‘Covid-19’, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’, e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.