Il Decreto Legge 157/2020, il cosiddetto “Ristori-quater”, stabilisce per alcune categorie di contribuenti la sospensione di gran parte dei pagamenti di imposte e contributi previsti originariamente in scadenza nel mese di dicembre.
I tributi e contributi sospesi dovranno essere versati entro il 16 marzo 2021, con una duplice opzione: in unica soluzione, o con un massimo di quattro rate mensili di uguale importo (senza calcolo di interessi).
– le imprese e i professionisti che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%;
– le imprese e i professionisti che hanno aperto la partita IVA dopo il 30 novembre 2019;
– gli esercenti le attività sospese dal D.P.C.M. dello scorso 3 novembre, come ad esempio teatri, discoteche, piscine, palestre, centri benessere;
– gli esercenti attività di ristorazione che abbiano la sede legale o operativa in zone rosse o arancioni;
– gli esercenti le attività comprese nei settori economici (individuati in base ai codici ATECO) indicati nell’allegato 2 al D.L. 149/2020 (si tratta di una serie di attività di commercio al dettaglio e di servizi);
– gli esercenti attività alberghiera, di agenzia di viaggio e tour operator svolte in zone rosse.
Per la corretta individuazione delle zone rosse e arancioni si deve fare riferimento alla situazione definita con l’ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 26 novembre:
– zone rosse: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano
– zone arancioni: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria.
Ma vediamo quali sono i versamenti rinviati al 16 marzo 2021:
– l’IVA mensile relativa al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre;
– l’acconto IVA (soggetti mensili e trimestrali), in scadenza il prossimo 28 dicembre;
– i contributi previdenziali (inclusa la gestione separata) ed assistenziali (tranne l’INAIL) sulle retribuzioni corrisposte a novembre, in scadenza per il 16 dicembre;
– le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e quelle relative alle addizionali regionali e comunali, in scadenza il 16 dicembre. Resta invece ferma al prossimo 16 dicembre la scadenza di versamento delle ritenute relative ai compensi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (ad esempio quelle sui compensi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sulle locazioni brevi).
Per i contribuenti che, pur avendo diritto alla proroga, effettuano ugualmente i versamenti entro le scadenze originarie, non è previsto alcun rimborso.
di Francesco Marchionibus
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