I contribuenti possono tirare un sospiro di sollievo: stop a pagamenti e cartelle fiscali fino al 15 ottobre. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione specifica in alcune Faq quali sono state le modifiche alla normativa, introdotte in questi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19. Il decreto agosto estende ad esempio fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’ente.
La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione. Le modifiche introdotte dal dl agosto sospendono versamenti, notifiche e procedure. La misura infatti estende l’arco temporale degli interventi già contenuti nei decreti ‘Cura Italia’e ‘Rilancio’ e sposta al 15 ottobre – dal 31 agosto – il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Il dl agosto non interviene però sui termini di scadenza della ‘Rottamazione-ter’ e del ‘Saldo e stralcio’. Quindi il termine ‘ultimo’ entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 – ricorda l’Agenzia delle entrate – rimane fissato al 10 dicembre 2020, senza i cinque giorni di tolleranza. Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché siano interamente versate entro il 10 dicembre 2020.
Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta ‘zona rossa’, che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020. E sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Lo stop ai versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno adesso essere effettuati entro il 30 novembre 2020.
Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, al posto delle 5 solitamente previste.Rimarranno infine sospese fino al 15 ottobre le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.