Nuovo dpcm in vigore da ieri, dopo la firma del premier Giuseppe Conte, ed ecco nuove misure e regole per scuola, spostamenti, bar e movida per una nuova stretta anti-covid valida fino al 5 marzo. Il provvedimento arriva alla vigilia del cambio di colore di numerose regioni, come stabilito dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza: in particolare, spiccano la Lombardia in zona rossa -con Sicilia e provincia di Bolzano- e il Lazio in zona arancione. Il dpcm integra le misure contenute nel decreto varato dal Consiglio dei ministri che proroga lo stato d’emergenza fino al 30 aprile, definisce lo stop agli spostamenti tra le regioni anche nella zona gialla, conferma il coprifuoco, fissa regole e limiti per le visite a parenti e amici.
Nel dettaglio, il nuovo dpcm prevede:
Bar e ristoranti – Immediati gli effetti sull’attività di una serie di esercizi con lo stop all’asporto per bar, enoteche e attività commerciali simili alle 18. “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 – è scritto nel testo del Dpcm – il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00”.
Scuola – Dopo il weekend, novità per la scuola. Da lunedì, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado torneranno alla didattica in presenza “almeno il 50% fino a un massimo di 75%”. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza – si legge nel testo del decreto – La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”.
Sci – Gli impianti sciistici restano chiusi fino al 15 febbraio. Gli impianti “possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci”. “A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”.
Palestre – Piscine e palestre restano chiuse fino al 5 marzo. “Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”. “Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”.
Musei – Sono aperti nelle zone gialle, fatta eccezione nei weekend. Il servizio di apertura al pubblico “è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi”, si legge nel nuovo Dpcm.
Concorsi – Riprendono i concorsi pubblici in presenza, dal 15 febbraio ma solo per un massimo di 30 candidati per sessione. Tutti gli altri concorsi restano sospesi. E’ una delle novità dell’ultima ora decisa nel corso del confronto in Cdm nella serata di ieri. “E’ sospeso – si legge nel testo del Dpcm firmato dal premier Conte – lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile”.
Il decreto delinea un quadro nel quale:
– Fino al 15 febbraio 2021, è vietato ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
– fino al 5 marzo è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
– qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, come accade ad esempio nella zona arancione, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
– è istituita una cosiddetta ‘zona bianca’, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Nella zona bianca non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm per le zone gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle stesse aree possono comunque essere adottate, con dpcm, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
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