Italia e covid, dal Green pass alla quarantena passando per il lavoro e la scuola. La fine dello stato d’emergenza è ormai alle porte e dal 1° aprile misure e regole cambieranno in favore di un ritorno alla normalità.
Quarantena
Non cambiano le regole per la quarantena dei positivi al Covid con l’entrata in vigore del nuovo decreto alla scadenza dello stato d’emergenza. I positivi dovranno aspettare 7 giorni o 10 se non vaccinati prima di fare un tampone che dovrà essere negativo per poter porre fine all’isolamento. E’ quanto chiariscono fonti del ministero della Salute.
Il decreto Covid del 25 marzo prevede che “a decorrere dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”. Qui non si fa riferimento temporale che invece viene implicitamente richiamato dal comma 3 dello stesso articolo: “Con circolare del ministero della Salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2”.
Si tratta della circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza del 4 febbraio scorso, che precisa come “per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”, mentre “per i vaccinati con 3 dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”.
Ciò che cambia dal primo aprile sarà il regime per i contatti stretti di positivi: tutti, vaccinati e non, saranno tenuti non più alla quarantena ma all’autosorveglianza, e cioè “l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti”, fino al decimo giorno successivo “alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.
Super green pass e green pass base
Nuove regole dal 1 aprile – e almeno fino al 30 – per quanto riguarda per Super green pass e Green pass base.
Lavoro – “Le persone sopra i 50 anni non dovranno più avere il cosiddetto Green pass rafforzato, ma sarà sufficiente per loro fino al 30 aprile il Green pass base, quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro” in assenza di Super green pass. “La sospensione dal lavoro” in assenza di vaccinazione Covid-19, ha spiegato il ministro della Salute Speranza, “resterà solo per una fascia che noi riteniamo essere quella più a rischio, più sensibile, perché è quella che ha più a che fare con le fragilità, ovvero il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa”.
Solo per loro, e non più quindi per i lavoratori di scuola, comparto sicurezza e forze dell’ordine, “c’è un prolungamento dell’obbligo” di vaccino anti-Covid “al 31 di dicembre e le norme restano esattamente come sono oggi. Quindi, per questa peculiare categoria – ha chiarito il ministro – resta ancora anche la sospensione dal lavoro in caso non vaccinazione”.
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Ristoranti al chiuso, palestre, piscine – “Resterà vigente il Super green pass, fino al 30 aprile, nei servizi di ristorazione, svolti al banco, al tavolo, al chiuso, di qualsiasi servizio” compresi “piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere”, ha precisato il ministro. Necessario il Super green pass fino al 30 aprile anche per “convegni e congressi, centri culturali, centri sociali, ricreativi, feste, attività di sale gioco, sale scommesse, sale Bingo e casinò.
Attività che abbiano luogo in sale da ballo discoteche e locali assimilati e partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti, nonché agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso”. Si tratta di una disciplina che, “con gradualità ci porterà, al primo maggio al superamento del green pass”, ha detto Speranza.
Come ricordato dal ministero dell’Istruzione, in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.
La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive; è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
Riguardo alla gestione dei casi di positività. Nelle scuole dell’infanzia e nei servizi educativi per l’infanzia: in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Alle scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Riguardo alla didattica digitale integrata, le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.
Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”.
In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.
Riguardo alle risorse per l’emergenza con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.
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