Ecco cosa cambierà – e cosa non cambierà – sul fronte dell’obbligo di green pass e super green pass
Dopo due anni l’Italia si prepara a dire addio allo stato di emergenza covid. Oggi, 31 marzo 2022, è infatti l’ultimo giorno in cui sarà in vigore il provvedimento preso dai governi Conte e Draghi per arginare contagi e morti nel Paese. E così da domani, 1 aprile, scatterà il graduale allentamento di misure e regole più restrittive. Ecco cosa cambierà – e cosa non cambierà – sul fronte dell’obbligo di green pass e super green pass. Obbligo che non scomparirà del tutto, ma che tra 24 ore inciderà un po’meno sulla vita degli italiani alle prese con la pandemia.
Da domani gli over 50 non dovranno più avere il cosiddetto green pass rafforzato sul lavoro, ma sarà sufficiente fino al 30 aprile il green pass base, quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro in assenza di super green pass. Resta però l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno.
La sospensione in assenza di vaccinazione Covid-19 resterà solo per il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa. Solo per loro, e non più quindi per i lavoratori di scuola, comparto sicurezza e forze dell’ordine, resta un prolungamento dell’obbligo di vaccino al 31 di dicembre. Per docenti come per i lavoratori di polizia, difesa, soccorso pubblico, polizia locale, università resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022.
Dall’1 aprile non sarà più necessario il Green pass, né quello super né quello base, per accedere in banca, alle poste o negli uffici pubblici. Stessa cosa in negozi e centri commerciali, dove non servirà più la certificazione verde. Sia nei negozi che negli uffici pubblici basterà indossare la mascherina chirurgica.
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Per consumare al chiuso, al banco o seduti al tavolino, dall’1 aprile in bar e ristoranti sarà sufficiente esibire il Green pass base (quello che si ottiene cioè con un tampone e che dura 48 ore). Green pass base necessario anche per accedere alle mense. Via il Green pass, anche quello base, invece, se ci si siede ai tavolini all’aperto di bar e ristoranti. Da domani, quindi, nessun obbligo di presentare il Green pass in alberghi e altre strutture ricettive.
Fino al 30 aprile, per accedere a piscine e palestre occorrerà ancora essere in possesso del Super green pass.
Per andare allo stadio sarà necessario il Green pass base. Negli impianti sportivi, in caso di eventi al chiuso, resta invece l’obbligo di Super green pass. E’ inoltre necessario, in quest’ultimo caso, indossare la mascherina Ffp2. Dall’1 aprile la capienza di stadi e impianti sportivi torna al 100%, sia al chiuso che all’aperto.
Già dal 1° aprile il Green pass non servirà più per spostarsi su mezzi pubblici del trasporto locale. Fino alla fine del prossimo mese non si potrà però dire addio alle mascherine FFp2 per salire su bus, tram e metropolitane. Per quanto riguarda i mezzi a lunga percorrenza – treni, navi, aerei – sarà richiesto il Green pass base, con obbligo di indossare la Ffp2.
Da domani cambiano regole e modalità di accesso ai luoghi della cultura e dello spettacolo. Con la fine dello stato di emergenza, infatti, il Super green pass non sarà più necessario – almeno fino al 30 aprile – per partecipare agli spettacoli che si svolgono all’aperto. Diverse, invece, le regole per quelli al chiuso.
Per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura, informa il ministero della Cultura in una nota, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.
Per quanto riguarda i cinema, i teatri e i concerti dall’1 al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono al chiuso è richiesto il possesso del cosiddetto green pass rafforzato e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2. Dall’1 al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono all’aperto è richiesto il possesso del cosiddetto green pass base e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2.
Per festeggiare matrimoni, lauree, compleanni, comunioni, le regole non cambiano: tutti i partecipanti dovranno avere ancora il Super green pass. Resta l’obbligo di Super green pass anche per andare in discoteca, dove sarà sufficiente la mascherina chirurgica, da togliere mentre si balla. Le discoteche torneranno a capienza piena.
Come ricorda il ministero dell’Istruzione, in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive; è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
Riguardo alla gestione dei casi di positività. Nelle scuole dell’infanzia e nei servizi educativi per l’infanzia: in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Alle scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Riguardo alla didattica digitale integrata, le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.
Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”.
In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.
Riguardo alle risorse per l’emergenza con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.
L’organico per l’emergenza viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.