Ci saranno due giorni in più per pagare, ma per il portafoglio dei contribuenti non ci sarà alcun alleggerimento. L’appuntamento con il versamento della prima rata dell’Imu e della Tasi slitta quest’anno a lunedì 18 giugno, perchè la scadenza tradizionale del 16 cade di sabato.
Ma il conto non cambierà. Dai conti dei contribuenti alle casse dei comuni saranno trasferiti circa 10 miliardi di euro.
Dalla legge di Stabilità del 2016 alla legge di Bilancio del 2018 è previsto – secondo quanto ricorda Confedilizia – un blocco agli aumenti di aliquota delle amministrazioni comunali che in molti casi hanno già raggiunto la soglia massima. Solo pochi comuni invece sono riusciti a trovare lo spazio finanziario per introdurre alleggerimenti.
Anche la conferma delle norme è però una novità. Per la prima volta dopo molti anni i contribuenti non dovranno affrontare innovazioni normative. Lo scorso anno, per la prima volta, era esentato dal pagamento della Tasi anche la prima casa, quest’anno invece non sono stati introdotti altri cambiamenti nella legislazione nazionale.
Ecco una mini-guida
– PROPRIETARI ALLA CASSA: Sono chiamati a pagare l’Imu e la Tasi i proprietari e i titolari di diritti reali sugli immobili, con esclusione dei proprietari di prima casa che dal 2017 non pagano nemmeno la Tasi. Rientrano comunque nella tassazione le ”prime case” di lusso delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’appuntamento vale anche per gli affittuari se l’immobile non è utilizzato come prima casa. Si paga anche sui terreni, ma non su quelli agricoli. L’imposta relativa all’alloggio del portiere e delle parti comuni è versata dall’amministratore di condominio e addebitata ai singoli condomini.
– QUANTO SI PAGA: La prima rata dell’Imu e della Tasi per il 2018 è, in molti casi, facile da calcolare. Per chi non ha registrato cambiamenti rispetto al 2017, basterà pagare il 50% dell’imposta versata l’anno precedente. Ma bisogna tener conto che le imposte si pagano in base ai mesi reali di possesso (si considerano tali i periodi superiori ai 15 giorni): quindi se si è acquistato un immobile ad aprile, l’importo dovrà essere commisurato solo a tre mesi (e non a sei). Lo stesso vale per la base di calcolo: se il possesso o una modifica, ad esempio da prima a seconda casa, sono cambiati nel corso del 2017, sarà necessario ricalcolare l’imposta piena per l’intero 2017 e poi suddividerla a metà.
E’ anche possibile pagare l’intero importo del 2018. Ma in questo caso bisogna tener conto delle aliquote e degli sconti adottati dai comuni nel 2018.
– GLI IMMOBILI IN AFFITTO: Per gli immobili dati in affitto è previsto che una quota della Tasi, tra il 10 e il 30%, venga pagata dal conduttore se non la utilizza come prima casa: in ogni caso, quest’importo, anche se non dovuto o non pagato dall’inquilino, non va versato dal proprietario. Se il comune non indica la quota dell’affittuario, questa si considera pari al 10%.
– GLI SCONTI, DA CANONI CONCORDATI A COMODATO: Due sono le categorie di sconti previste in generale (alle quali i comuni possono aggiungere tipologie differenziate). La prima vale per gli affitti a canone concordato che possono abbattere l’imposta del 25%. La seconda è il dimezzamento dell’imposta nel caso in cui l’immobile viene concesso ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Ma per ottenere questo sconto è necessario che ci sia un contratto di comodato d’uso. In questo caso a pagare sarà il possessore perche’ per l’utilizzatore è un’abitazione principale. (ANSA).