Nel contenzioso tributario la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali motivi che devono essere indicati specificatamente dal giudice; di più: l’esiguità della cifra non costituisce motivo di compensazione o riduzione dai valori minimi. Così la Cgt Lazio (sentenza 3835/2023, sez. X).
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