Lido comunale, Lido Fortuna e Arenile di Bagnoli: divieto di accesso alle spiagge per inquinamento

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Lido comunale, Lido Fortuna e Arenile di Bagnoli: divieto di accesso alle spiagge per inquinamento

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha disposto il divieto di accesso degli arenili di Bagnoli (Lido comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli) perché gli arenili sono inquinati. Con un’ordinanza firmata ieri De Magistris, chiede anche che l’Autorità Portuale adotti tutte le misure necessarie affinché il divieto venga rispettato.

Lo stop resterà in vigore fino a quando non saranno completate le opere di messa in sicurezza. Dalle analisi eseguite sui campioni di sabbia prelevati dagli arenili di Bagnoli sono emersi valori di concentrazione di metalli e di idrocarburi policiclici aromatici superiori alla soglia consentita per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Ecco il testo completo della delibera:

IL SINDACO

Premesso che:
– con nota PG/380116 del 04.05.2016, il Servizio Igiene e decoro della città ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 – Centro di esprimere le valutazioni di merito in ordine ad eventuali misure da adottare a tutela della salute pubblica, in quanto in seguito alla Conferenza dei servizi, indetta dal Commissario Straordinario di Governo per Bagnoli e tenutasi in data 03.05.2016, l’ARPAC a mezzo pec ha fatto tenere al Comune di Napoli, tra gli altri, i rapporti di prova di campioni di sabbia, prelevati sugli arenili di Bagnoli nel mese di agosto 2014 nell’ambito del P.P. n.528429/14, da cui emerge il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per alcuni analiti;
– con nota n.8278 del 05.05.2016, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmessa al Commissario Straordinario di Governo per Bagnoli e, per conoscenza tra gli altri, al Sindaco del Comune di Napoli, ha rappresentato che alla luce dei valori di concentrazione superiori alle CSC (concentrazione soglia di contaminazione), si rende necessaria l’adozione di misure di prevenzione/messa in sicurezza atte ad impedire la diffusione della contaminazione ed eliminare rischi per i fruitori delle aree;

Vista la nota prot. 102093/DIP del 05.05.2016 dell’ASL Napoli 1 – Centro con la quale il Direttore del Dipartimento Prevenzione, in riscontro alla richiamata nota PG/380116/04.05.2016 del Servizio Igiene e decoro della città, sulla scorta dei dati analitici dell’ARPAC relativi ai campioni di sabbia prelevati sugli arenili Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli, che hanno evidenziato valori di concentrazione di metalli e di idrocarburi policiclici aromatici superiori alla concentrazione soglia di contaminazione per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, esprime parere affinché il Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, sul principio di massima precauzione a scopo cautelativo, al fine di tutelare la salute pubblica, disponga ordinanza di divieto di accesso e sosta per la cittadinanza tutta nelle parti degli arenili nelle quali è possibile un contatto diretto con la sabbia inquinata, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza;

Ritenuto pertanto di dover applicare il principio di massima precauzione, a scopo cautelativo, al fine di tutelare la salute pubblica;

Visto l’art.50 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

il divieto di accesso e sosta per la cittadinanza tutta nelle parti degli arenili, Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli, nelle quali è possibile un contatto diretto con la sabbia inquinata, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza;

ORDINA

all’Autorità Portuale di Napoli di adottare le misure conseguenti a tale divieto di accesso;

DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web del Comune di Napoli con l’indicazione di elementi di immediata e facile conoscenza, da parte della cittadinanza, dei punti di inibizione di accesso e sosta degli arenili interessati al divieto;

l’apposizione di segnaletica e idonea cartellonistica, ben visibile, che informi del presente divieto;

la notifica della presente Ordinanza all’Autorità Portuale di Napoli e, per suo tramite, ai titolari legali rappresentanti degli stabilimenti balneari interessati;

la trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge:

– al Ministero della Salute – Direzione Generale – Servizio di Igiene Pubblica
– al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
– al Commissario Straordinario di Governo per Bagnoli presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– alla Regione Campania Settore prevenzione – Assistenza Sanitaria
– al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA 1 Centro
– al Dipartimento Provinciale dell’ARPAC
– alla Capitaneria di Porto di Napoli;

la trasmissione della stessa al Servizio Autonomo Polizia Locale, per le necessarie attività di vigilanza e controllo, e alla Prefettura di Napoli, per le decisioni che intenderà assumere in merito al coordinamento delle Forze di Polizia del territorio;

la trasmissione della stessa al Servizio Web per la pubblicazione sul sito comunale ed al Servizio Tutela del Mare del Comune di Napoli per gli adempimenti relativi all’apposizione di segnaletica e idonea cartellonistica.