De Luca contro il governo: in Campania le mascherine all’aperto restano obbligatorie fino al 31 luglio

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Vincenzo De Luca

Con una nuova ordinanza, il governatore De Luca ha confermato l’obbligo delle mascherine all’aperto, nonostante da lunedì non sarà più così in tutto il resto dell’Italia. Vietato anche l’asporto degli alcolici fino alle 22.

Obbligo di mascherine all’aperto; divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dalle 22 alle 6; di consumo delle stesse nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Sono queste alcune delle limitazioni contenute nell’ordinanza che verrà pubblicata, a breve, dalla regione Campania e che sarà valida dal 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021. “Dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici”, inoltre, il divieto di consumo di bevande alcoliche si estende “nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali”.

Mascherine all'aperto: in Campania resta l'obbligo

Le restrizioni riguarderanno anche “bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione” dove la somministrazione “è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli”. “Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (De Luca: “Se la campagna vaccinale a Napoli va avanti così, lockdown in pochi mesi”).

“In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.