Carta di circolazione e assicurazione: ecco cosa non vi hanno detto

Alcune precisazioni su quanto non è stato riferito sulla modifica del Codice della strada

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Guidate un’auto intestata a un familiare residente in altre località per poter risparmiare sui prezzi dell’assicurazione? Non potete permettervi di mantenere un’auto, per quanto ne abbiate la necessità e vi viene resa disponibile per il tramite di un comodato d’uso informale? Abitate a Napoli o in Campania e cercate di sfuggire alle inique Società assicurative che impongono tariffe e costi più alti rispetto al resto d’Italia? A queste e a molte altre realtà si rivolge la modifica del Codice della strada 2010, che per evitare il fenomeno criminale delle intestazioni fittizie dei veicoli in virtù dell’evasione fiscale e dell’evasione della copertura assicurativa, a partire dal 3 novembre prossimo, sara effettivo il divieto (non retroattivo) di utilizzo di un veicolo da parte di chi non ne è proprietario o di chi non ne possiede l’autorizzazione. Ancora una volta, in tempi di crisi, lo stato dimostra di essere più iniquo nei confronti delle fasce più deboli e di chi non può permettersi costi di burocrazia già fin troppo alti.

Carta di circolazione e assicurazione: ora l’intestatario dovrà essere lo stesso

L’articolo 94, comma 4-bis, c.d.s. e articolo 247- bis, d. P. R. n. 495/1992, “Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli“, contempla il divieto di intestazione fittizia dei veicoli sulla carta di circolazione e sull’atto di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, la cancellazione dall’Archivio nazionale del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture dei Trasporti per ridurre drasticamente gli episodi di evasione fiscale, frode assicurativa, pregiudizi e deformazioni a danno del generale interesse sulla credibilità e l’effettività dei pubblici registri.

La circolare del 10 luglio specifica che non si necessita la coincidenza tra l’intestazione della carta di circolazione e dell’atto di proprietà nel caso in cui l’utilizzo è occasionale o inferiore a un periodo corrispondente ed entro e non oltre i 30 giorni consecutivi;

sono esenti da ogni tipo di registrazione i famigliari e i soggetti residenti allo stesso indirizzo dell’intestatario;

non si necessita la suddetta coincidenza in caso di veicoli di cui è stata assegnata la disponibilità agli autotrasportatori iscritti all’Albo degli autotrasportatori, al REN e agli autorizzati con certificazioni come taxisti, noleggiatori con conducente, autisti di bus, fruitori delle vetture aziendali, delle flotte di stampa, di rappresentanza;

non si necessita la modifica dei documenti nel caso in cui l’intestatario societario o il soggetto giuridico che ne fa le veci non è mutato in seguito alla trasformazione o fusione societaria;

l’aggiornamento dei documenti va effettuato nel caso in cui sono variate le generalità della persona fisica intestataria del veicolo;

le carte di circolazione non potranno essere rilasciate in caso di ambiguità nell’intestazione o cointestazione simulate o elusive che pregiudicano la possibilità stessa dell’accertamento della responsabilità civile della circolazione.

Chiunque non rientri nelle suddette possibilità e che non abbia commesso un reato, ma ha ottenuto il rilascio della Carta di circolazione in maniera irregolare, sarà sanzionato  amministrativamente con il pagamento di una somma corrispondente o compresa tra i  705  e i 3.526 euro.

Per approfondimenti  http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19250