La quinta sezione del Tribunale Amministrativo della Campania ha respinto la richiesta annullamento previa sospensione cautelare dell’ordinanza sindacale contro la movida.
La quinta sezione del Tribunale Amministrativo della Campania (presidente Maria Abbruzzese) ha respinto la richiesta annullamento previa sospensione cautelare dell’ordinanza sindacale (59/2022) con la quale il Comune di Napoli ha disciplinato gli orari di apertura al pubblico degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione di “ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli”, ordinando la chiusura, rispettivamente all’una dalla domenica al giovedì e alle due il venerdì ed il sabato, vietando contestualmente la “riapertura delle attività prima delle 5”.
La camera di consiglio per la trattazione collegiale è stata fissata per il prossimo 22 marzo. A presentare la richiesta di sospensione è stato un folto numero di negozianti titolari di esercizi commerciali di “aree della città dove sono state riscontrate peculiari criticità legate a fenomeni di aggregazione, incidenti sulla vivibilità e sulla quiete pubblica”. Il Tar che ha ritenuto “non apprezzabili, nella presente sede cautelare monocratica, le ragioni di estrema gravità e urgenza per la concessione della sospensione” ha anche ordinato al Comune di Napoli di depositare “in tempo utile per l’esame collegiale tutti gli atti richiamati nel provvedimento impugnato”.