di Monica Mandico
Una segnalazione relativa al Tribunale di Genova riconosce la possibilità di prevedere il pagamento parziale delle sanzioni del Codice della strada nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. La differenza decisiva è tra il piano omologato e l’esdebitazione nelle procedure liquidatorie.
Le sanzioni stradali non devono essere escluse a priori dalla valutazione di un piano del consumatore. La segnalazione pubblicata da IL CASO.it il 19 ottobre 2026, attribuisce al Tribunale di Genova, provvedimento del 16 ottobre 2026, estensore Sdogati, una conclusione favorevole alla possibilità di falcidiare tali crediti. Falcidiare significa proporre un pagamento inferiore all’importo complessivamente dovuto, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile e previa omologazione.
L’articolo 278, comma 7, lettera b), del Codice della crisi esclude dall’esdebitazione liquidatoria, tra l’altro, le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. La massima genovese valorizza però l’ambito applicativo degli articoli 278–282: la disciplina riguarda liquidazione giudiziale e liquidazione controllata e non può essere estesa automaticamente alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Quest’ultima è regolata dagli articoli 67–73 CCII. L’articolo 67, nel testo vigente, consente una proposta con soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. La conclusione non è che ogni multa venga cancellata, ma che il credito sanzionatorio può essere considerato nella costruzione del piano.
Occorre distinguere la percentuale destinata al creditore dagli effetti che l’omologazione e la corretta esecuzione producono sulla parte non pagata. La pronuncia, per come riportata nella massima, affronta proprio il rapporto tra la disciplina speciale dell’esdebitazione liquidatoria e il trattamento delle sanzioni nel piano. Non basta depositare la domanda per ottenere uno stralcio: servono un piano giuridicamente ammissibile, risorse verificabili, il controllo giudiziale e l’adempimento degli obblighi assunti. Gli effetti nei confronti dei singoli creditori vanno valutati alla luce del provvedimento e delle norme applicabili.
La notizia offre un argomento concreto per le situazioni di sovraindebitamento in cui le multe si sommano a finanziamenti, cartelle e altre esposizioni. Non costituisce, tuttavia, una garanzia di omologazione in ogni tribunale. La segnalazione richiama anche una diversa impostazione del Tribunale di Ancona del 18 novembre 2025, relativa al concordato minore e a crediti di mantenimento: una fattispecie diversa, che invita a non confondere il pagamento parziale con la liberazione dal residuo.
La strategia inizia dai documenti. Occorre distinguere sanzioni, maggiorazioni, interessi, spese e altri crediti; controllare notifiche, pagamenti e atti di riscossione; valutare separatamente le contestazioni ancora proponibili. Poi bisogna ricostruire patrimonio, redditi, spese familiari e debiti complessivi. Il piano è predisposto con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), mentre il tribunale ne verifica i presupposti. L’articolo 69 CCII prevede condizioni soggettive ostative, tra cui l’aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La percentuale da offrire non si ricava da un precedente isolato: deve essere giustificata dalla concreta sostenibilità della proposta.
Il messaggio per il consumatore è semplice: avere multe stradali non significa dover rinunciare in partenza a esaminare la ristrutturazione dei debiti. Significa, piuttosto, che va studiata la posizione nel suo complesso, senza confondere una possibile falcidia giudiziale con un condono generalizzato delle sanzioni. Una consulenza tempestiva può coordinare le difese contro gli atti illegittimi con gli strumenti destinati a gestire debiti effettivamente dovuti ma non più sostenibili.
L’Avv. Monica Mandico – Mandico & Partners assiste consumatori e famiglie nella verifica delle condizioni per accedere alla ristrutturazione dei debiti o ad altri strumenti di tutela. Per un primo esame sono utili gli atti ricevuti, il quadro aggiornato dei debiti, la documentazione reddituale e delle spese familiari, con segnalazione di eventuali scadenze o procedure esecutive.
Tel. 081 728 1404 | studio@avvocatomandico.it | www.avvocatomandico.it/contatti
IL CASO.it, 19 ottobre 2026, documento n. 14578, «Nella procedura del consumatore opera l’esdebitazione del credito per sanzioni amministrative».
Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), articoli 67–73, 69 e 278.
Riferimento giurisprudenziale: Tribunale di Genova, 16 ottobre 2026, giudice Sdogati, come riportato nella pubblicazione IL CASO.it del 19 ottobre 2026.
This post was published on Ott 27, 2026 8:53
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