I lavoratori dipendenti assicurati presso l’Inps non sono obbligati ad attendere il compimento dell’età pensionabile, attualmente pari a 67 anni, per uscire dal lavoro con diritto a un trattamento pensionistico. Possono difatti ottenere, ricorda laleggepertutti.it, diversi trattamenti anticipati con un requisito anagrafico inferiore, o addirittura senza vincoli di età. Ma quando si ottiene, di preciso, la pensione anticipata dipendenti?
Bisogna innanzitutto distinguere tra la pensione anticipata ordinaria, cosiddetta Fornero in quanto istituita dalla “legge Monti- Fornero”, la pensione anticipata precoci, la speciale pensione anticipata contributiva a 64 anni, riservata ai lavoratori privi di versamenti al 31 dicembre 1995 e la pensione anticipata con opzione Quota 100, sperimentale.
La pensione anticipata ha sostituito la precedente pensione di anzianità Inps: ad oggi, però, sopravvivono alla legge Fornero alcune tipologie di pensione di anzianità, ossia il trattamento agevolato per gli addetti ai lavori usuranti ed ai turni notturni, nonché l’opzione donna, divenuta, quest’ultima, una tipologia di pensione anticipata a seguito della “mini riforma pensioni”.
È importante non confondere le varie tipologie di pensione anticipate di anzianità con i trattamenti di accompagnamento alla pensione, come Ape sociale ed isopensione. Si tratta di indennità che il lavoratore percepisce sino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento ordinario, a seconda dei casi di vecchiaia o anticipato.
La pensione anticipata ordinaria si ottiene senza dover soddisfare un requisito di età minima, bensì con la sola anzianità contributiva, pari a:
– 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
-41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.
Il requisito contributivo si può raggiungere anche attraverso il regime di cumulo [3], cioè sommando gratuitamente i periodi non coincidenti accreditati presso diverse gestioni di previdenza, comprese le casse dei liberi professionisti. Degli anni di contribuzione complessivamente richiesti, 35 devono risultare al netto di eventuali periodi di disoccupazione indennizzata, o di malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro.
A partire dalla maturazione del requisito contributivo è prevista, ai fini della decorrenza della pensione, una finestra mobile pari a 3 mesi. Inoltre, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è sospesa l’applicazione della dinamica della speranza di vita, quindi i requisiti contributivi non possono aumentare.
Per l’accesso alla pensione anticipata è richiesta, in ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
A partire dal 1° maggio 2017, la legge [4] prevede la possibilità di ottenere la pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto, pari a 41 anni.
I beneficiari dell’agevolazione sono coloro che:
-sono lavoratori precoci, cioè possiedono almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro accreditata prima del compimento del 19° anno di età;
– sono iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) dell’Inps, alle forme sostitutive ed esclusive, o alla gestione Separata;
– possiedono almeno un contributo, presso una delle gestioni elencate, alla data del 31 dicembre 1995.
I beneficiari devono inoltre appartenere a una delle seguenti categorie: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74%, addetti ai lavori usuranti, notturni o gravosi.
Per accedere al beneficio della pensione con 41 anni di versamenti per lavoratori precoci è necessario presentare una domanda di riconoscimento dell’agevolazione all’Inps entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare la domanda di pensione anticipata.
Anche in relazione alla pensione precoci, come osservato per la pensione anticipata ordinaria:
-il requisito contributivo si può raggiungere presso una sola gestione o attraverso il regime di cumulo;
-degli anni di contribuzione complessivamente richiesti, 35 devono risultare al netto di eventuali periodi di disoccupazione indennizzata, o di malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro;
-il trattamento può essere conseguito una volta cessata l’attività lavorativa subordinata.
Per il diritto alla pensione precoci, è previsto il divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma durante il periodo di anticipo, ossia per un massimo di 10 mesi per le donne ed 1 anno e 10 mesi per gli uomini. (Dl sostegni bis: “Dal 16 giugno partono i bonifici per coloro che hanno ottenuto il primo sostegno”)
L’Opzione donna offre alle lavoratrici la possibilità di pensionarsi con un requisito di età e contributivo nettamente ridotto, in cambio del ricalcolo dell’assegno col sistema integralmente contributivo.
La misura, prorogata dalla cosiddetta miniriforma pensioni [2], successivamente ad opera della legge di Bilancio 2020 e, da ultimo, ad opera della legge di Bilancio 2021 [5], prevede attualmente i seguenti requisiti, in capo alle lavoratrici iscritte presso le gestioni Inps (ad eccezione della gestione Separata, esclusa dalla misura in quanto il calcolo del trattamento presso la gestione è già interamente contributivo):
– aver compiuto 58 anni di età, se dipendenti, e possedere 35 anni di contributi al 31 dicembre 2020; dalla data di maturazione dell’ultimo requisito alla liquidazione della pensione, è prevista l’attesa di un periodo, detto finestra, pari a 12 mesi. La finestra è unica ed annuale per le appartenenti al comparto Scuola e Afam;
– aver compiuto 59 anni di età, se autonome, e possedere 35 anni di contributi al 31 dicembre 2020; dalla data di maturazione dell’ultimo requisito alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo di finestra pari a 18 mesi;
– aver cessato l’attività lavorativa, terminato il periodo di finestra;
– le annualità di contribuzione devono risultare al netto di eventuali periodi di disoccupazione indennizzata, o di malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro.
In pratica, possono ottenere la pensione agevolata le dipendenti nate entro il 1962, e le autonome nate entro il 1961, se raggiungono 35 anni di contributi al 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda il requisito di 35 anni di contribuzione, gli accrediti devono risultare presso un’unica gestione previdenziale: non sono consentiti né il cumulo, né la totalizzazione. In sostanza, non è possibile sommare la contribuzione accreditata presso casse diverse ai fini del diritto alla pensione.
Fa eccezione soltanto il cosiddetto cumulo “interno” tra i contributi presenti nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e quelli presenti nelle gestioni speciali Inps dei lavoratori autonomi (come artigiani e commercianti), in quanto la contribuzione appartiene alla stessa forma assicurativa, ossia l’Assicurazione generale obbligatoria.
In ogni caso, per raggiungere i 35 anni di contribuzione è possibile ricongiungere i versamenti verso un’unica gestione. È inoltre possibile raggiungere 35 anni di contributi avvalendosi del riscatto agevolato della laurea.
La pensione con opzione donna va calcolata con il metodo interamente contributivo sulla base del meccanismo di opzione. Il trattamento non è però considerato conseguito nel regime contributivo a tutti gli effetti, in quanto si può applicare l’integrazione al minimo.
Introdotta dalla miniriforma pensioni [6], la pensione anticipata con opzione Quota 100 può essere ottenuta in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, dai lavoratori:
-iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive, gestite dall’Inps, nonché alla gestione Separata;
-non beneficiari di isopensione o di assegno straordinario;
-non facenti parte del personale militare delle Forze armate e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza;
-con un’età almeno pari a 62 anni, da compiere entro il 31 dicembre 2021;
-con un’anzianità contributiva almeno pari a 38 anni, da conseguire entro il 31 dicembre 2021.
Anche in relazione alla pensione quota 100, come osservato per la pensione anticipata ordinaria:
-il requisito contributivo si può raggiungere presso una sola gestione o attraverso il regime di cumulo;
-degli anni di contribuzione complessivamente richiesti, 35 devono risultare al netto di eventuali periodi di disoccupazione indennizzata, o di malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro;
-il trattamento può essere conseguito una volta cessata l’attività lavorativa subordinata.
La decorrenza della pensione è soggetta a dei periodi di attesa, detti finestre, differenti a seconda della data di maturazione dei requisiti e della categoria di appartenenza dell’interessato beneficiario della prestazione. Nello specifico:
-i lavoratori del settore privato che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti per la Quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
-i dipendenti pubblici che maturano dal 30 gennaio 2019 i requisiti previsti per la Quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi;
-ai dipendenti del comparto Scuola e Afam si applica la cosiddetta finestra unica annuale.
I requisiti per la quota 100 possono essere maturati sino al 31 dicembre 2021. Chi matura i requisiti successivamente non può accedere al trattamento.
Chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2021, può chiedere la quota 100 anche successivamente, secondo quanto disposto dalla legge in merito, che applica il “principio” di “cristallizzazione dei requisiti”.
Infine, la legge prevede che fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, la pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo in Italia o all’estero, fatta eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.
La totalizzazione è uno strumento che, come il cumulo, offre la possibilità di ottenere il diritto alla pensione sommando i gratuitamente contributi versati in gestioni diverse.
Attraverso la totalizzazione è possibile raggiungere, senza limiti di età, la pensione di anzianità, con:
-41 anni di contributi;
-l’attesa di una finestra di 21 mesi.
I lavoratori dipendenti possono dunque avvalersene se possiedono versamenti in casse differenti, comprese quelle dei liberi professionisti.
I lavoratori subordinati privi di contributi al 31 dicembre 1995, la cui pensione si calcola dunque con il sistema integralmente contributivo, possono conseguire la pensione anticipata anche con:
-un requisito di età pari a 64 anni (soggetto agli adeguamenti periodici alla speranza di vita media);
-un requisito contributivo pari a 20 anni di versamenti effettivi (non sono utili i contributi figurativi);
-un “importo soglia” minimo dell’assegno pensionistico, pari ad almeno 2,8 volte quello dell’assegno sociale, quindi per il 2021 pari a 1.288,78 euro al mese.
La legge offre, ai lavoratori dipendenti addetti a mansioni particolarmente usuranti o ai turni notturni, la possibilità di ottenere la pensione di anzianità con dei requisiti notevolmente agevolati.
Questa pensione di anzianità, non abrogata dalla legge Fornero, può essere conseguita da coloro che risultano addetti ad attività particolarmente usuranti: addetti a lavori in galleria, cava o miniera (comprese le mansioni svolte prevalentemente e continuativamente in ambienti sotterranei), in cassoni ad aria compressa, a catena o in serie, lavori svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo, lavori di asportazione dell’amianto, lavori svolti prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, con capienza superiore a 9 posti.
Sono inoltre beneficiari della pensione di anzianità coloro che svolgono l’attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64, ed i lavoratori che svolgono la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per l’intero anno lavorativo.
I requisiti per l’accesso ai benefici dei lavori usuranti e notturni vengono riconosciuti e attestati dall’Inps sulla base delle richieste dei lavoratori, che devono essere inviate entro il 1° maggio dell’anno precedente quello in cui i requisiti sono maturati.
-per gli addetti ai lavori usuranti sono richiesti un’anzianità contributiva di almeno 35 anni associata ad un’età di almeno 61 anni e 7 mesi, nonché il raggiungimento di una quota, derivante dalla sommatoria dei due requisiti, pari a 97,6;
-per gli addetti ai turni notturni che svolgono l’attività per almeno 78 notti l’anno, sono richiesti un’anzianità contributiva di almeno 35 anni associata ad un’età di almeno 61 anni e 7 mesi, nonché il raggiungimento di una quota, derivante dalla sommatoria dei due requisiti, pari a 97,6;
-per gli addetti ai turni notturni che svolgono l’attività per un numero di notti compreso fra le 72 e le 77 l’anno, sono richiesti una anzianità contributiva di almeno 35 anni, associata ad un’età di almeno 62 anni e 7 mesi, nonché il raggiungimento di una quota derivante dalla sommatoria dei due requisiti pari a 98,6;
-per gli addetti ai turni notturni che svolgono l’attività per un numero di notti compreso fra le 64 e le 71 l’anno, sono richiesti un’anzianità contributiva di almeno 35 anni associata ad un’età di almeno 63 anni e 7 mesi, nonché il raggiungimento di una quota derivante dalla sommatoria dei due requisiti pari a 99,6.
Se la domanda di certificazione dei requisiti viene presentata oltre il 1° maggio dell’anno precedente la maturazione, la decorrenza della pensione è differita da uno a tre mesi, in base al ritardo.
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