Proroga dei versamenti fiscali al 30 ottobre 2020

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La moratoria non riguarda tutti i contribuenti e per le categorie ammesse richiede che venga rispettata una precisa condizione

di Francesco Marchionibus.

Tra le novità apportate al cosiddetto “Decreto Agosto” con gli emendamenti presentati durante il passaggio al Senato è stata prevista una moratoria per chi non ha versato le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (saldo 2019 e primo acconto 2020) entro le scadenze originariamente previste.

Le scadenze “naturali”, già ridefinite da un D.P.C.M. dello scorso giugno, erano poste al 20 luglio e, con una maggiorazione dello 0,4%, al 20 agosto.

La perdurante emergenza covid-19 ha spinto le categorie maggiormente interessate, con in prima linea i commercialisti, a richiedere al Governo una ulteriore proroga dei versamenti al 30 settembre, che però l’esecutivo non ha mai concesso.
Ora con l’emendamento al Decreto Agosto (che presumibilmente non subirà ulteriori modifiche nel passaggio alla Camera) si raggiunge una sorta di compromesso, con la concessione ai contribuenti di una moratoria che consentirà a chi non ha effettuato ancora il pagamento delle imposte di provvedervi entro il prossimo 30 ottobre, applicando una maggiorazione dello 0,8% invece delle consuete maggiorazioni previste.

La moratoria non riguarda però tutti i contribuenti, e per le categorie ammesse richiede che venga rispettata una precisa condizione.

Possono beneficiare della moratoria innanzitutto tutti i soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività rientranti nel campo di applicazione dei cosiddetti ISA, gli indici sintetici di affidabilità (indicatori che, misurando con criteri statistico-economici dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, individuano la normalità e la coerenza di quanto dichiarato dai contribuenti).

La proroga si applica anche ai titolari di partita IVA che adottano i regimi semplificato e forfettario ed ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA.

Per poter accedere alla moratoria è necessario avere subìto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre del 2020 di almeno il 33% rispetto al corrispondente periodo del 2019. Gli stessi soggetti ammessi alla moratoria hanno anche la possibilità, grazie a un’altra disposizione contenuta nello stesso decreto, di rinviare il versamento del secondo acconto delle imposte dovute per il 2020, previsto ordinariamente entro il 30 di novembre, al 30 aprile 2021.