Rateazione delle cartelle, facciamo il punto della situazione

0
254

I decreti emanati a seguito dell’emergenza Covid-19 facilitano l’accesso alle dilazioni con l’Agenzia delle Entrate Riscossione

di Francesco Marchionibus

I vari decreti di natura economica che si sono susseguiti dall’inizio della emergenza sanitaria hanno avuto, tra gli altri, l’obiettivo di facilitare i pagamenti all’Erario con la previsione di rinvii o dilazioni di pagamento. In questa ottica sono state agevolate le richieste di rateizzo e sono state ridotte o contenute le cause di decadenza dai rateizzi già in corso delle cartelle esattoriali o dalle diverse rottamazioni dei ruoli approvate negli ultimi anni.

Ricordando che i termini per effettuare i versamenti all’Agenzia delle Entrate Riscossione sono sospesi fino al prossimo 28 febbraio (art. 68 D.L. 18/2020), vediamo allo stato attuale, ed in attesa delle possibili novità da parte del nuovo Governo, qual è la situazione.
Le dilazioni in essere Per quelle tempestivamente eseguite fino all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nei comuni delle prime zone rosse), i pagamenti riprenderanno dal prossimo mese di marzo. Per evitare la decadenza della rateazione sarà necessario che, al
momento della ripresa dei pagamenti, le rate non pagate siano meno di dieci (art. 68, comma 2-ter, D.L. 18/2020): questo vuol dire che entro la fine di febbraio sarà necessario pagare un numero di rate tale da far risultare in numero massimo di nove quelle non ancora pagate a marzo. A questo punto il rateizzo continuerà così come era stato concesso inizialmente, e sarà possibile utilizzare gli stessi modelli di pagamento. Le dilazioni già decadute alla data dell’8 marzo (21 febbraio) Per le rateazioni già concesse, ma decadute per mancati pagamenti prima dell’8 marzo 2020 (o 21 febbraio per i comuni delle prime zone rosse), è possibile ora presentare una nuova istanza di dilazione.

Potranno presentare la nuova istanza, oltre ai soggetti che all’inizio dell’emergenza avevano in essere un piano di rateizzo “generico” e ne erano decaduti (per i quali non sarà necessario, per accedere al nuovo rateizzo, aver saldato le rate scadute), anche coloro i quali non avevano mai richiesto il rateizzo ma avevano un debito scaduto. Considerando che l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe avviare le procedure di recupero dei crediti già a partire dal prossimo 1° marzo, sarà opportuno per questi soggetti presentare quanto prima l’istanza di dilazione. La nuova istanza di rateazione potrà essere presentata anche da quei soggetti che avevano un piano di rateizzo derivante dall’adesione alla cosiddetta rottamazione-ter o al cosiddetto saldo e stralcio, decaduti alla data del 31 dicembre 2019. In base alla normativa “ordinaria” questi contribuenti non avrebbero potuto accedere a nuove dilazioni, ma dato lo stato di emergenza l’articolo 68, comma 3-bis, del decreto legge 18/2020 ha consentito di effettuare una nuova richiesta di rateizzo.

La possibilità di presentare una nuova istanza di dilazione riguarda anche i soggetti che avevano un piano di rateizzo derivante dall’adesione alla rottamazione dei ruoli del 2016 o alla rottamazione-bis del 2017, decaduti alla data del 31 dicembre 2019. Ovviamente, in tutti questi casi di precedenti rottamazioni decadute si tratterà di un rateizzo “ordinario”, in quanto per il mancato rispetto dei termini di versamento prima dell’inizio dello stato di emergenza sono in ogni caso venuti meno gli effetti della rottamazione.

Le nuove dilazioni

Le nuove dilazioni seguono regole più favorevoli, che derogano alla disciplina ordinaria dell’articolo 19 del d.p.r. 602/73. In particolare, in base all’articolo 13-decies del decreto legge 137/2020:

1) Per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 è necessario dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà solo per le somme iscritte a ruolo di importo superiore a 100.000 euro. Questo vuol dire che per gli importi inferiori l’accesso alla rateizzazione è automatico e la scelta del numero di rate, entro il limite massimo di 72, è libera: non è, quindi, richiesto il valore dell’Isee alle persone fisiche ed alle ditte individuali in regimi fiscali semplificati, né il calcolo dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa alle ditte individuali in contabilità ordinaria ed alle società.

2) La decadenza dal beneficio della rateizzazione sopravviene con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. Questa facilitazione, che deroga al regime ordinario che prevede la decadenza per il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, si applica sia alle richieste di dilazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 che a quelle effettuate in precedenza, ed anche ai piani di rateizzo per i quali non è intervenuta la decadenza alla data dell’8 marzo 2020 (o 21 febbraio, per i residenti dei
comuni della prima zona rossa).