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Revenge porn o pornovendetta, i reati previsti dal disegno di legge

Revenge porn, il disegno di legge è stato approvato in via definitiva il 17 luglio 2019 ed introduce due fattispecie di reato diverse. La condotta tipica è composta, in primo luogo, da un antefatto anche non punibile – salvi i casi di interferenza illecita nella vita privata di cui all’art. 615 bis c.p., tanto per fare un esempio – ossia la realizzazione o la sottrazione di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito e la successiva pubblicazione o diffusione dello stesso. Il fatto, per essere rilevante, deve avere per oggetto materiale che doveva rimanere privato e diffuso senza il consenso delle persone rappresentate.

La diffusione di  immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate da parte di chi queste immagini le ha realizzate e da parte di chi le riceve e contribuisce alla loro ulteriore diffusione al fine di creare nocumento alle persone rappresentate.

Cos’è il revenge porn

Revenge porn alias il reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”

Il revenge porn, definito anche come «pornografia non consensuale» ed anche abuso sessuale tramite immagini, è l’atto di condivisione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso, attuato sia on-line che off-line.

Recentemente l’Accademia della Crusca ha suggerito la parola pornovendetta, considerando che nel relativo disegno di legge si parla di “diffusione illecita non consensuale”. Inoltre, secondo l’Accademia, il termine verrebbe già usato da giornali e dal web.

Il fenomeno è stato individuato e studiato per la prima volta negli Stati Uniti dove, attualmente, 45 Stati hanno una legislazione in merito ed altri sono in procinto di legiferare. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, il contenuto pornografico viene di solito linkato sulle pagine social della vittima, oppure caricato su siti web tematici o create delle pagine apposite, spesso incoraggiando chi visualizza a condividere, scaricare e commentare.

Succede anche che il contenuto sia inviato a familiari, amici e colleghi della persona offesa al fine di accrescerne il discredito sociale e può generare ulteriori condotte illecite quali ingiurie, minacce, stalking ed estorsione sino all’omicidio, come ben noti e tristi casi di cronaca riferiscono.

Il punto di partenza del revenge porn è il materiale pornografico che rappresenta la vittima in situazioni private e/o intime sia da sola che con il partner che, a sua volta, può essere sia stabile che occasionale, sia incontrato di persona che on line.

Da un punto di vista criminologico ci troviamo di fronte ad una forma avanzata di cyberbullisimo e il materiale pornografico può essere carpito in diversi modi:

  • Mediante il cosiddetto sexting ovvero l’auto ripresa di immagini o video in pose intime da parte della vittima e successivamente inviate a terzi, anche mediante web cam;
  • Mediante la ripresa delle immagini intime durante un rapporto sessuale con il consenso della vittima;
  • Mediante la ripresa della vittima durante momenti intimi con telecamere nascoste (spy cam);
  • Attraverso l’hacking dello spazio cloud della vittima (icloud, gmail, microsoft space e altro) ovvero del dispositivo (smartphone, laptop, smartpad) anche con la consegna spontanea del dispositivo (es. invio di un pc o di un telefono in assistenza).

La situazione in Italia

Secondo la Polizia delle Comunicazioni da noi il fenomeno sta raggiungendo picchi preoccupanti ed uno studio del 2018 dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza in collaborazione col portale skuola.net ha rilevato che il 6% dei giovanissimi fra gli 11 e i 13 anni invia abitualmente proprie immagini a sfondo sessuale per via telematica, con una prevalenza (2 su 3) di ragazzine. Aumentando l’età (14-19 anni) aumenta la percentuale (19%) di chi invia, anche al solo partner, materiale intimo.

Un altro sondaggio del 2017 riferisce che per molti adolescenti (soprattutto maschi) appare normale filmarsi durante un rapporto sessuale e condividerlo con gli amici.

Il problema è sicuramente culturale, ossia i giovanissimi non hanno la percezione della gravità delle azioni descritte poiché il materiale potrà sempre essere reso pubblico danneggiando la sfera affettiva e psicologica di una persona anche a distanza di anni.

Ed è qui che entra in gioco una anticipazione della tutela fondata su di un concetto semplice, ma efficace: se non ti riprendi o se rifiuti di farti riprendere non esiste materiale che ti riguarda, quindi nessuno potrà mai ricattarti o rovinare la tua reputazione.

Certo rimane la possibilità che le immagini vengano trafugate o carpite illegalmente, tuttavia nella maggior parte dei casi la porno vendetta si attua con l’inconsapevole collaborazione della vittima.;

Il testo Revenge Porn approvato

Il disegno di legge relativo alle «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (Codice Rosso) inizialmente presentato dal Governo e approvato definitivamente il 17 luglio, nel corso dell’iter parlamentare ha subito numerosi emendamenti.

Innanzitutto si definisce Revenge porn, ovvero “pornografia non consensuale” ed anche “abuso sessuale tramite immagini”, l’atto di condivisione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso, attuato sia online che offline.

L’inserimento dell’art. 612 ter c.p. rubricato «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» inizialmente non era previsto nell’articolato iniziale ma è stato inserito durante la discussione in Assemblea del 2 aprile 2019, nonostante fosse stato già presentato analogo e più organico disegno di legge in Senato.

Tralasciando, per il momento, l’aspetto parlamentare, si riporta il testo del nuovo art. 612 ter c.p. appena licenziato che così recita:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».

Il nodo del consenso

Prima di passare alla seconda fattispecie, occorre evidenziare che l’aspetto più problematico che riguarda il consenso: ma esso come deve essere dato, a patto che la persona ritratta voglia astrattamente darlo?

Ciò appare dirimente soprattutto quando l’imputato assuma di essere stato autorizzato all’invio del materiale (magari ad una cerchia di persone) dal partner che, vedendo poi diffuso in rete il video, sporga querela.

Il consenso, difatti, può essere esplicito, implicito, tacito (accettazione passiva alla ripresa ed alla successiva comunicazione), dato oralmente o per iscritto.

Inoltre vanno elencati eventuali vizi del consenso in relaziona alla:

Capacità (minore età, interdizione o inabilitazione, causa temporanea per malattia, infortunio, abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti);

Libertà (errore, violenza, dolo – art. 1427 c.c.);

Consapevolezza (scopo della raccolta del dato, rectius ripresa, limiti alla sua comunicazione o diffusione).

Inoltre, ipotizzando che il consenso della persona offesa sia stato dato, è possibile per la stessa revocarlo dopo la diffusione, anche massiva del materiale di sua pertinenza?

O meglio, una volta che il consenso è stato revocato, sarebbe possibile per la persona offesa decidere se un fatto possa costituire reato, magari eludendo i termini per la querela, oppure ciò rileverebbe solo ai fini civilistici?

Ed appare evidente che, se si sposta l’attenzione dalla persona offesa verso l’imputato, lo stesso avrà un onere abbastanza gravoso nel dover dimostrare di essere stato autorizzato alla comunicazione, diffusione, ecc , ovvero ad una sola di queste facoltà, operando, come sembra, una presunzione juris tantum in favore della vittima: d’ora in poi la regola è che tutto ciò che è fatto nell’intimità, ancorché consapevolmente, deve rimanere riservato, salvo prova contraria.

Oltretutto la norma punisce anche chi sottrae il materiale de quo (si pensi al furto di un telefono, oppure al caso dei PC portati in assistenza e trafugati da tecnici poco seri, ovvero in caso di accesso abusivo ai propri dati).

In ogni caso solo l’applicazione concreta della norma potrà sciogliere tali dubbi interpretativi, sulla scorta, soprattutto, di una prognosi postuma che il giudice deve fare all’atto della valutazione di indici esteriori quali la condotta dell’imputato prima e dopo il fatto, la tempistica fra produzione e comunicazione e diffusione, la presenza di correi, ecc..

Il dolo di chi riceve le immagini e contribuisce all’ulteriore diffusione

Il secondo comma punisce, invece, chi riceve o acquisisce il materiale intimo e pone in essere le condotte del primo comma senza il consenso delle persone riprese, ma con un quid pluris, ovvero al fine di «recare loro nocumento».

Il dolo, difatti, è specifico in quanto l’agente deve essere consapevole, oltre di stare ponendo in essere la condotta tipica, di rappresentare l’ulteriore scopo di arrecare un danno (all’immagine, alla salute, al patrimonio ecc.) al di là della realizzazione dello stesso.

Il legislatore, probabilmente, ha voluto mediare fra l’esigenza di fermare in tempo utile la diffusione delle immagini, e quella di escludere le condotte di chi lo fa dimostrando di non aver voluto arrecare offesa.

Anche qui, dal punto di vista processuale, siamo di fronte ad una probatio diabolica in quanto l’agente dovrà dimostrare di avere concorso nella diffusione senza voler danneggiare nessuno: la clausola sembra, tuttavia, apposta dal legislatore al fine di consentire una possibile difesa (soprattutto in quei casi bordeline) anche se, anche in questo caso, sarà necessario l’intervento nomofilattico della S.C. per definire i limiti della punibilità.

Sembrerebbe, inoltre, che il consenso richiesto sia ulteriore e diverso rispetto a quello dato per le riprese o per una comunicazione “limitata” delle immagini, pertanto emergono, anche in questa sede, le medesime problematiche interpretative sopra esposte.

Inoltre, l’equiparazione del regime sanzionatorio appare contraria al principio di proporzionalità fra i due fatti (cioè chi produce e diffonde e tutti gli altri); oltretutto una riduzione del minimo e nel massimo edittale potrebbe indurre gli indagati di cui al secondo comma a collaborare con la Polizia giudiziaria al fine di individuare il produttore, il cosiddetto “paziente zero”, che ha dato via alla diffusione.

Le circostanze aggravanti nel Revenge Porn

Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, il terzo comma prevede un’aggravante se i fatti sono stati commessi da persone che hanno o hanno avuto legami affettivi con la vittima e se sono commessi mediante strumenti informatici o telematici (ossia nella quasi totalità dei casi).

Si prevede poi una circostanza ad effetto speciale (da un terzo sino alla metà) qualora la vittima versi in stato di inferiorità psichica o fisica ovvero sia una donna in stato di gravidanza.

L’ultimo comma disciplina la condizione di procedibilità che, in coerenza anche sistematica con il precedente art. 612 bis (stalking n.d.r.), è la querela ma entro mesi sei dalla conoscenza del fatto.

Oltretutto la remissione può essere solo processuale (nelle forme dell’art. 340 c.p.p.), anche per evitare che la vittima sia condizionata o costretta alla remissione.

Si procede d’ufficio in caso di fatti previsto al quarto comma (aggravanti speciali) e qualora vi sia connessione con un reato più grave (il caso Tiziana Cantone docet) il che permette agli inquirenti di indagare anche nel caso in cui la vittima non possa più sporgere querela.

Possibili forme di tutela

In attesa che il Parlamento faccia la sua parte, è auspicabile una tutela preventiva con la limitazione del consenso ad essere ripresi con l’ausilio di campagne sociali e scolastiche sull’uso responsabile della rete.

Inoltre è possibile fare segnalazioni e diffide ai social network o proporre un reclamo al Garante Privacy per limitare la diffusione del materiale e chiedere l’adozione di idonei provvedimenti.

Si può ricorrere al Giudice per tutelare la propria immagine e la propria riservatezza, sia in via inibitoria che risarcitoria ma, in ogni caso, è importantissimo il tempestivo intervento delle Forze di Polizia specializzate che hanno gli strumenti tecnici e giuridici per limitare la diffusione del materiale e per individuare i responsabili delle condotte denunciate.

Fonti:

  1. Art. 1 D.D.L. 1076 Senato della Repubblica. Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque pubblica attraverso strumenti informatici o telematici, immagini o video privati sessualmente espliciti, senza l’espresso consenso delle persone ivi rappresentate, al fine di provocare nelle persone offese gravi stati di ansia, di timore e di isolamento. Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque diffonde immagini o video privati sessualmente espliciti è punito con la multa da euro 75 a euro 250. Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero dall’altra parte dell’unione civile, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni. Se in conseguenza del fatto di cui ai commi primo e terzo deriva comunque la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta dal reo, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al quarto comma le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi della predetta circostanza aggravante. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma.».2. Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti coinvolti in attività sessuali esplicite.

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Redazione web

Questo articolo è stato scritto dalla redazione di Road Tv Italia. La web tv libera, indipendente, fatta dalla gente e con la gente.

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