La Riforma Pillon prevede importanti modifiche alla normativa sull’affidamento dei figli in caso di divorzio e separazione. Tra le novità: il concetto di bi-genitorialità paritetica e la figura del mediatore familiare. Insorgono avvocati e operatori sociali.
La riforma Pillon darà vita ad una effettiva tutela del minore o ad un arretramento dei suoi diritti?
La Riforma Pillon, ancor prima di passare al vaglio delle Camere, sta alimentando aspre polemiche in punto di diritto. Gli operatori giuridici e sociali che si occupano di famiglia e di minori sono sul piede di guerra in quanto questa riforma dovrebbe introdurre una serie di modifiche, ritenute maschiliste e punitive nei confronti delle madri, in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei figli minorenni.
Il ddl prende il nome dal suo relatore, il senatore della Lega Simone Pillon, famoso per aver organizzato i Family Day, che, avvalendosi della collaborazione delle associazioni dei padri separati, ha scritto questa riforma della materia dei rapporti coniugali. Come dichiarato dal senatore leghista : “questa legge vorrebbe rimettere al centro la famiglia e i genitori lasciando al giudice il ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo”. Spiega Pillon che in questo modo si vuole dar voce ai padri divorziati che, da anni, vorrebbero una regolamentazione della materia più equa in punto diritto soprattutto per quanto riguarda la concreta possibilità di vedersi privata la casa con l’assegnazione della stessa alla madre in cui viene collocato il minore. Favorevoli al ddl vari esponenti leghisti, mentre contrari partiti come LEU e PD.
COSA PREVEDE OGGI LA LEGGE SULL’ AFFIDAMENTO
Il principio è quello per cui il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere educazione, cura, istruzione, assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tutto ciò può avvenire solo se tale regime non comprometta l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio psico-fisico e, in tal caso, la pronuncia del giudice dovrà essere supportata da una rigorosa motivazione sul pregiudizio virtuale arrecato ai figli da un affidamento condiviso, dalla non idoneità del genitore affidatario e dall’ inefficienza educativa dell’altro genitore.
Non solo, ma la legge sulla filiazione del 2012 prevede che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico sancendo il principio dell’ unicità dello status filiationis prescindendo dal tipo di vincolo che lega i genitori.
Cosa prevederà la Riforma Pillon
Oggi questo ddl sulla famiglia si compone di ventiquattro articoli e prevede che le disposizioni introdotte, una volta entrate in vigore, si applicheranno anche ai procedimenti pendenti.
Gli aspetti principali riguarderanno l’introduzione a pagamento della mediazione obbligatoria, i tempi paritetici tra gli ex coniugi per l’assistenza dei figli, novità sull’ assegno di mantenimento e innovazioni sul tema dell’alienazione genitoriale.
Una prima anticipazione della Riforma Pillon si è avuta grazie all’intervento del Tribunale di Matera qualche giorno fa. Il Tribunale ha emesso un provvedimento consensuale in cui ha stabilito che, nel caso di specie, il minore dovrà rimanere stabilmente nell’ immobile e che, di settimana in settimana, vi si alterneranno i genitori. Non solo, ma per garantire la bi-genitorialità, si è stabilito che entrambi i genitori dovranno trascorrere con il minore tempi perfettamente paritetici. In ragione dei redditi equivalenti dei genitori, si è poi previsto che ciascuno di loro provveda, in forma diretta, al mantenimento del minore nei tempi di sua spettanza senza esserci alcun assegno di mantenimento di un genitore in favore dell’ altro.
La Riforma Pillon, per evitare che il conflitto familiare possa arrivare in tribunale, introdurrà la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui saranno coinvolti i figli minorenni, a pena di improcedibilità, istituendo l’albo professionale dei mediatori familiari. Questa nuova professione potrà essere esercitata anche da avvocati iscritti all’ ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno. Il mediatore familiare sarà tenuto al segreto professionale e nessuno degli atti o dei documenti che fanno parte del procedimento di mediazione familiare potrà essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali, a eccezione dell’accordo finale raggiunto.
La mediazione potrà durare al massimo sei mesi e i rispettivi legali, dopo il primo incontro, potranno essere esclusi negli incontri successivi dal mediatore. L’accordo raggiunto durante la mediazione chiamato “piano genitoriale” dovrà essere omologato dal tribunale entro 15 giorni. Tuttavia la partecipazione al procedimento di mediazione familiare dovrà essere il frutto di una libera scelta ma diverrà, di fatto, obbligatoria per le coppie che hanno figli minorenni.
Non solo, sarà gratuito solo il primo incontro di mediazione mentre, gli altri, saranno a carico delle due persone che si stanno separando. Se nell’ esecuzione del piano genitoriale nascono dei problemi, la riforma prevede l’introduzione di un’ulteriore procedura di mediazione obbligatoria, affidata, sempre a pagamento, al coordinatore genitoriale.
Nel piano genitoriale dovranno essere tassativamente indicati : vacanze, i luoghi abitualmente frequentati dai figli; scuola e percorso educativo/formativo del minore; eventuali attività extra-scolastiche, sportive, culturali e formative; frequentazioni parentali e amicali del minore.
Altro punto riguarderà la questione dei tempi paritetici per l’assistenza dei figli. Su questo aspetto i figli dovranno trascorrere almeno dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, con ciascun genitore, a meno che non ci sia un motivato pericolo di pregiudizio per la loro salute psico-fisica e avranno il doppio domicilio ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.
Nondimeno in tema mantenimento ciascun genitore contribuirà per il tempo in cui il figlio gli sarà affidato e il piano genitoriale dovrà contenere la ripartizione per ciascun capitolo di spese ordinarie e straordinarie tenendo in considerazione le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi gli ex coniugi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi.
In ultimo, si vorrà contrastare la cosidetta “alienazione genitoriale”, intesa come la condotta attivata da uno dei due genitori (“genitore alienante”) per allontanare il figlio dall’ altro genitore ( “genitore alienato”).
Il giudice potrà prendere dei provvedimenti d’urgenza come la limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, l’ inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore e anche il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata. Infine ,ove vi siano i presupposti, potrà punire con la decadenza della responsabilità genitoriale o con il pagamento di un risarcimento danni le manipolazioni psichiche o gli atti che comunque arrechino pregiudizio al minore ed ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento.
Le critiche alla riforma Pillon
La Riforma Pillon è stata molto criticata da diverse associazioni di avvocati,magistrati, psicologi e operatori che si occupano di diritto minorile.
L’eco della riforma ha avuto una portata dirompente anche sul piano internazionale in quanto le relatrici speciali delle Nazioni Unite sulla violenza e la discriminazione contro le donne, Dubravka Šimonović e Ivana Radačić, lo scorso ottobre hanno scritto una lettera preoccupata al governo italiano in quanto, se dovesse esser approvato il ddl, vi sarà «una grave regressione che alimenterebbe la disuguaglianza di genere» e che non tutelerebbe le donne e i bambini che subiscono violenza in famiglia.
Nello specifico sono varie le critiche mosse a questo nuovo disegno di legge.
In particolare vi sarebbe l’ introduzione di un grosso ostacolo per accedere al divorzio e alla separazione rendendole accessibili solo alle persone più abbienti. Nel concreto con l’ introduzione del mediatore vi sarebbero ulteriori spese da affrontare e andrebbe scritto un piano genitoriale molto dettagliato e, pertanto, ogni altra modifica del piano comporterebbe nuove spese. Tutto ciò metterebbe in difficoltà le donne visto che sono il più delle volte la parte economicamente svantaggiata in quanto non si tiene conto del gap salariale e occupazionale tra loro e l’uomo. Essa raramente potrà riuscire a dar vita, con le sue capacità economiche, allo stesso tenore di vita che al figlio era garantito durante la convivenza e che, invece, potrà continuare ad essere garantito dal padre. Si dà vita, di fatto, ad un sistema adultocentrico in cui aumentano le possibilità della madre di perdere l’affidamento del figlio.
Non solo, ma il piano genitoriale redatto a pagamento durante la mediazione riduce la libertà di scelta del minore violando il suo diritto alla massima continuità di vita e di abitudini anche in caso di separazione.
Dura critica anche sul principio di bi-genitorialità in quanto per l’Unione Camere Minorili la riforma si occupa del minore «come di un “bene” che deve essere diviso esattamente a metà come un oggetto della casa familiare». Sulla falsa riga anche Il Coordinamento italiano per i servizi maltrattamento all’infanzia (Cismai) che in una nota ha criticato la riforma affermando che «la divisione a metà del tempo e la doppia residenza dei figli ledono fortemente il diritto dei minori alla stabilità, alla continuità e alla protezione, per quanto possibile, dalle scissioni e dalle lacerazioni che inevitabilmente le separazioni portano nella vita delle famiglie». Il minore da soggetto, torna ad essere un oggetto del diritto.
La riforma Pillon è stata criticata soprattutto per quanto concerne l’aspetto della mediazione in quanto prevede l’obbligatorietà del ricorso ad un mediatore privato a pagamento nelle separazioni con figli minori, comprese quelle legate a violenza e abusi. In particolare, affidare all’ avvocato lo strumento della mediazione sarebbe dirimente poichè non avrebbe una formazione pratica sul come affrontare le questioni inerenti eventuali forme di violenze domestiche subite da minori. Lo strumento della mediazione, così come impostato dal relatore Pillon, sostanzialmente privatizzerebbe il conflitto costringendo la vittima a negoziare con il proprio aggressore.
Dura contestazione anche sulla presunta alienazione parentale. Questo fenomeno riguarda una dinamica psicologica disfunzionale che si attiva nei figli minori coinvolti nelle separazioni dei genitori in cui uno dei due genitori (“genitore alienante”) influenza sui figli una pressione tale da generare astio, odio e rivalità verso l’altro genitore ( “genitore alienato”). Tale teoria risulta priva di solide dimostrazioni scientifiche al punto da non esser menzionata nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM che è la principale fonte per i disturbi psichiatrici ufficialmente riconosciuta nel mondo). Questa tecnica, priva di riscontri, verrebbe usata nella riforma in maniera strumentale e maldestra al punto che potrà consentire ai padri di poter maggiormente screditare le donne in sede di separazione finendo per colpevolizzare la madre che diventerebbe vittima e carnefice allo stesso tempo.
Alla luce di queste considerazioni si potrebbe rivedere l’istituto giuridico dell’ affidamento (applicato oggi in maniera disorganizzata) e, per avere una effettiva efficacia applicativa, dovrebbe essere calibrato in base alle specifiche e soggettive esigenze familiari in quanto il concetto di famiglia affonda le radici nella dignità relazionale in capo ai suoi componenti. Non solo, la burocratizzazione della genitorialità con l’ imposizione di rigidi comportamenti di diritti e doveri è completamente avulsa dall’aspetto personale del diritto familiare dando, di fatto, una forte sfiducia verso gli adulti in sede giudiziaria e di relazioni interpersonali. In ultimo, non si dovrebbe parlare di bi-genitorialità ma, invece, di co-genitorialità come come concetto intriso di comunicazione, dialogo e elasticità.