Misure protettive e cautelari nella composizione negoziata: presupposti, limiti e indicazioni operative dalla giurisprudenza di merito
di Monica Mandico, Avvocato
La crisi di una società può coinvolgere rapidamente il patrimonio personale di chi vi partecipa. Accade ai soci illimitatamente responsabili, ma anche a chi abbia garantito i finanziamenti dell’impresa. Quando iniziano le trattative con i creditori, il rischio è che le iniziative esecutive contro questi soggetti compromettano proprio le risorse sulle quali si fonda il progetto di risanamento.
La questione assume particolare rilievo nella composizione negoziata. Se il socio mette a disposizione un immobile o il ricavato della sua vendita, l’aggressione individuale di quel bene può incidere sulla possibilità di raggiungere un accordo. Diventa allora necessario stabilire se, e attraverso quale strumento, il tribunale possa intervenire anche sul versante del patrimonio personale.
Le decisioni esaminate offrono risposte favorevoli, ma differenziate. La protezione del socio richiede una giustificazione specifica, collegata alle esigenze del risanamento e proporzionata al sacrificio imposto ai creditori. La partecipazione alla società, da sola, non consente di ricavare un diritto generalizzato alla sospensione delle azioni esecutive.
Il punto di partenza è la distinzione tra misure protettive e misure cautelari. Le prime operano nel perimetro delineato dall’articolo 18 CCII; le seconde consentono al giudice di adottare, ai sensi dell’articolo 19, i provvedimenti necessari a preservare le trattative. La norma impone di sentire i terzi sui cui diritti le misure incidono e attribuisce rilievo al parere dell’esperto sulla loro funzionalità. La qualificazione della domanda assume quindi un significato concreto: individua il fondamento della tutela e le verifiche necessarie per accordarla.
Una prima indicazione emerge dall’ordinanza del Tribunale di Vicenza del 29 maggio 2025. Il progetto prevedeva un apporto del socio accomandatario pari a 90.000 euro. Il giudice ha riconosciuto che la conservazione delle risorse personali destinate al piano poteva giustificare una misura cautelare atipica, pur trattandosi di patrimonio appartenente a un soggetto diverso dall’impresa.
La portata del provvedimento deve però essere ricostruita anche attraverso il dispositivo. L’inibitoria riguardava i creditori sociali, mentre la richiesta di sospendere due esecuzioni già pendenti è stata respinta per difetto di funzionalità rispetto alle trattative.
Il precedente mostra, dunque, che l’utilità dell’apporto del socio non rende indistintamente sospendibile ogni iniziativa esecutiva. Occorre verificare il rapporto tra la singola misura richiesta e il risultato che essa dovrebbe consentire di raggiungere. La protezione può essere accordata entro tale rapporto, senza trasformarsi in un arresto generalizzato della riscossione sul patrimonio personale.
Il Tribunale di Bologna, con il provvedimento del 22 settembre 2025, sviluppa ulteriormente questa impostazione. La tutela cautelare del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili viene collegata alla disponibilità di risorse personali per il risanamento e alla necessità di mantenerne ordinata la destinazione.
Particolarmente significativa è l’attenzione alla posizione del fideiussore. Anche il garante può beneficiare di una protezione, ma devono risultare comprovati il suo impegno a contribuire e la sostenibilità del sacrificio imposto al creditore garantito. Nel caso esaminato assume rilievo l’avvio della vendita di un immobile, con la destinazione della relativa provvista al percorso negoziale.
Il tribunale affida inoltre all’esperto una vigilanza continuativa sull’effettività dell’apporto e sulla persistente realizzabilità del progetto, prospettando, ove necessario, impegni giuridici e meccanismi capaci di assicurare la destinazione delle risorse. La cautela resta così legata a un comportamento verificabile: il semplice annuncio di un sostegno finanziario non può esaurire l’istruttoria.
Una diversa qualificazione emerge dal provvedimento del Tribunale di Venezia del 26 giugno 2026, secondo la massima pubblicata su Diritto della crisi. La tutela del patrimonio personale viene ricondotta alle misure protettive dell’articolo 18 CCII quando i soci garanti o personalmente responsabili assumano un ruolo attivo nel risanamento, apportando risorse o altre utilità destinate ai creditori.
Il collegamento funzionale rimane centrale, ma cambia lo strumento utilizzato. La differenza rispetto all’impostazione cautelare seguita in altri precedenti impedisce di descrivere la giurisprudenza come uniforme. Sul piano applicativo, occorre motivare sia la necessità della protezione sia la sua corretta collocazione normativa, senza limitarsi a richiedere una generica estensione delle misure concesse alla società.
Il limite più netto è illustrato dall’ordinanza del Tribunale di Brescia del 10 luglio 2026. Il giudice riconduce alla tutela cautelare le misure richieste per i beni personali dei soci, ma respinge il ricorso per le criticità della rappresentazione contabile e informativa.
Le carenze riguardavano, fra l’altro, rimanenze, crediti e valore di liquidazione. Quest’ultimo non considerava adeguatamente le possibili utilità derivanti da azioni di inefficacia su precedenti atti dispositivi dei soci. Il progetto risultava inoltre ancora ipotetico sotto diversi profili di realizzabilità.
Il provvedimento mette in relazione la tutela giudiziale con i doveri di buona fede e trasparenza. Per valutare il sacrificio richiesto ai creditori, il tribunale deve poter disporre di informazioni attendibili anche sullo scenario alternativo al risanamento. Il rigetto delle protezioni non viene, peraltro, equiparato all’impossibilità di proseguire il percorso negoziale: la società può continuare le trattative, ma senza le misure richieste.
Merita una considerazione separata il decreto del Tribunale di Torino del 22 dicembre 2023. La decisione riguarda le misure degli articoli 54 e 55 CCII, nell’ambito di una domanda con riserva ex articolo 44, e non la composizione negoziata.
Il tribunale valorizza il legame tra la società di persone e il socio illimitatamente responsabile, confermando la tutela per il socio accomandatario. Respinge invece la richiesta relativa ad altri soggetti che non rivestivano più quella qualità, rilevando anche la mancata allegazione dell’impiego dei loro beni nell’attività d’impresa.
Il precedente richiede quindi una duplice cautela interpretativa: mantenere distinto il contesto processuale e considerare l’effettiva posizione del soggetto che invoca la protezione. Da esso non può ricavarsi una sovrapposizione generale tra patrimonio sociale e patrimonio personale, né una tutela automatica di ex soci e garanti.
Dal confronto tra queste pronunce si può ricavare un criterio operativo: la domanda deve spiegare quale risorsa si intende preservare, come essa entrerà nel progetto e perché l’iniziativa del creditore ne comprometterebbe l’attuazione.
Per predisporla, appare opportuno ricostruire anzitutto la posizione del socio: natura della responsabilità, eventuali garanzie prestate, debiti personali e iniziative esecutive pendenti. Il progetto dovrebbe poi indicare consistenza e disponibilità dei beni, vincoli già esistenti, ricavo realisticamente ottenibile e tempi necessari per l’apporto. Una previsione di vendita, ad esempio, acquista maggiore consistenza se accompagnata da valutazioni attendibili e da iniziative documentate.
Anche l’individuazione dei destinatari della misura richiede precisione. I creditori della società e quelli personali del socio possono avere posizioni differenti; la domanda deve chiarire quali iniziative debbano essere temporaneamente impedite e quale pregiudizio deriverebbe dalla loro prosecuzione.
Sul versante dei creditori, il controllo può concentrarsi sull’effettività dell’impegno assunto, sull’incidenza delle risorse rispetto al fabbisogno del piano e sulla proporzionalità della limitazione richiesta. La possibilità di proteggere un patrimonio personale rende ancora più importante dimostrare che il beneficio atteso per il risanamento sia concreto e verificabile.
La tutela dei beni dei soci entra così nella costruzione del progetto di risanamento. Richiede una valutazione coordinata delle posizioni aziendali e personali, sostenuta da documenti e aggiornata durante le trattative. È in questa relazione tra risorse, impegni e fattibilità che la richiesta di protezione trova il proprio fondamento.
Provvedimenti e fonti
Tribunale di Vicenza, 29 maggio 2025 – testo del provvedimento
Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025 – testo del provvedimento
Tribunale di Venezia, 26 giugno 2026 – massima su Diritto della crisi
Tribunale di Brescia, 10 luglio 2026 – testo del provvedimento
Tribunale di Torino, 22 dicembre 2023 – testo del provvedimento
Per una valutazione della situazione aziendale e dei rischi per il patrimonio personale dei soci, è possibile contattare l’Avv. Monica Mandico. L’analisi dei debiti, delle garanzie e delle iniziative dei creditori consente di verificare le tutele concretamente percorribili e il loro inserimento in un progetto di risanamento.
Avv. Monica Mandico
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