Sospensione dei giudizi contro le cartelle: i COA devono intervenire

I Coa degli Avvocati per i giudizi contro le cartelle esattoriali dovrebbero riunirsi ed assumere una posizione in difesa della categoria, anche con un astensione senza termine

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Torniamo ancora una volta su quanto sta avvenendo innanzi al Giudici di Pace. Parliamo di Opposizioni alle cartelle esattoriali (615 c.p.c.) ed abbiamo evidenziato più volte che appare necessaria la Sospensione necessaria dei giudizi contro le cartelle dopo le rimessioni alla Consulta ottenuta dall’Avv. Francesco Battaglia.

Il lavoro di anni, frutto di studio ma anche di spese anticipate, fatto dagli avvocati si sta trasformando miseramente in centinaia di sentenza di rigetto per inammissibilità pronunciate dai Giudici di Pace che incuranti della rimessione alla Corte Costituzionale del loro collega, il Giudice Dott. Cappiello, come degli automi manovrati a distanza rimbalzano inesorabilmente le legittime richieste di sospensione avanzate dagli avvocati campani, nei giudizi avverso le cartelle, con una sola parola “inammissibile

Si aggiunge a tutto questo la recente istanza di ricusazione presentata dall’ADER nei confronti dello stesso Giudice Dott. Cappiello, reo di avere dei debiti con l’Agenzia; più che una ricusazione sembra essere qualcos’altro.

I neo Consigli degli Ordini di Napoli e Napoli Nord, ma tutti i consigli della Campania, dovrebbero riunirsi ed assumere una posizione in difesa della categoria, anche con un’astensione prolungata. Dovrebbero ascoltare chi si sta battendo contro ciò che appare essere una decisione politica: l’eliminazione del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, a discapito del contribuente e degli Avvocati, favorendo la parte forte del processo, cioè lo Stato e le Amministrazioni pubbliche.

Uno studio intenso e attento dell’Avv. Francesco Mele del Foro di Napoli, che lo ha portato a sollevare la questione anche a livello comunitario; uno studio valido e concreto, che segue il lavoro svolto da altri validi colleghi, e che cercheremo di evidenziare in questo articolo.

Il primo aspetto su cui si fonda tutto il lavoro dell’avvocato napoletano si basa sull’evidente “Conflitto tra la norma italiana e l’art. 6 della Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)”

Ma andiamo nello specifico, quali sono i due punti fondamentali? La sentenza n. 26283/22 emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che interpretando la Legge 215 del 2021 ai processi pendenti l’ha resa retroattiva, giustificando il tutto con “l’esigenza del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”.

L’Avv. Francesco Mele ha stilato una memoria su tale questione evidenziando che “su tale punto, la Legge 215 del 2021, non può essere applicata, in via retroattiva, ai processi in corso per quattro motivi determinanti”

Ci siamo fatti spiegare quali sono questi quattro motivi dall’Avv. Mele.

1) “La Corte Costituzionale con la sentenza n. 15 del 2012, ha ricondotto le leggi interpretative nel solco delle leggi retroattive e, quindi, ha enunciato una serie di limitazioni a sostegno del carattere straordinario dell’esegesi legislativa, tra cui, il divieto di ingerenza da parte del potere legislativo nei giudizi in corso al fine, di indirizzarne l’esito e, quindi, creando di fatto uno squilibrio tra le parti in causa – questo il primo motivo esposto dall’avvocato napoletano. Nei processi, ove è stato impugnato l’estratto di ruolo, l’amministrazione Pubblica (ADER) è parte in causa e pertanto, lo Stato non può (per sé e/o amministrazioni pubbliche) con leggi retroattive interferire nei processi in corso e quindi istaurati antecedentemente alla Legge” – questo è quello che accaduto in Italia prosegue Mele. “Tutto questo comporterebbe un abuso processuale in palese violazione dell’Art. 6 CEDU che di fatto preclude l’ingerenza nel processo causata dalla sovrapposizione delle regole retroattive.”

Da precisare che la Corte EDU, in punto di leggi retroattive e giusto processo,  interveniva negli anni passati (Cabourdin c. Francia; Vezon c. Francia) precludendo la retroattività delle leggi ove lo Stato è parte in causa.”

2) Il secondo motivo è nella palese violazione dell’art. 6 CEDU. “La Corte di Cassazione con la sentenza 26283/22, interpretando la Legge 215 del 2021 e applicandola ai processi incorso – prosegue l’Avv. Mele – rendendola retroattiva è incorsa in una palese violazione dell’Art. 6 CEDU, invero, la Corte di Strasburgo si è trovata più volte ad affrontare la tematica della legge interpretativa, giungendo a riscontrarne l’illegittimità laddove la stessa venga utilizzata dallo Stato e/o amministrazioni pubbliche, quale strumento dell’intromissione nel corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia, al fine di ricavarne un esito favorevole”

3) Il terzo motivo esposto da Mele è che nel perimetrare l’azione del Legislatore retroattivo, “la Corte Costituzionale con sentenza n. 12/2018, ha posto due profondi picchetti:
– il primo riguarda il divieto di risolvere con la legge, specifiche controversie, pena la violazione dei rapporti tra potere legislativo e giudiziario;
– il secondo attiene al divieto di immettere nell’ordinamento una specie di jus singulare che, in quanto tale, viola la parità delle parti in causa, determinando lo sbilanciamento tra le parti in causa.”

4) Quarto e ultimo motivo evidenziato dall’avvocato e che “la Corte di Strasburgo riferisce che il Legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, salvo che per ragioni imperative d’interesse generale e, certamente non è di interesse generale la Legge 215 del 2021, la sentenza n. 26283/22 emessa dalla Cassazione, fa riferimento solo ad un interesse finanziario e non ad un imperativo interesse generale, come previsto dalla CEDU, con un successivo allineamento della Corte Costituzionale.”

“L’interpretazione della Legge, da parte della Corte di Cassazione” – chiarisce l’Avv. Francesco Mele – “va a creare un contrasto tra la norma interna, Legge 215/2021 e l’Art. 6 CEDU, tale contrasto dovrà essere risolto dal Giudice ordinario. Se la verifica del contrasto tra l’Art. 6 CEDU e la retroattività della Legge 215/2021, da esito negativo e, il contrasto non può essere risolto in via interpretativa, si dovrà chiedere una verifica alla Corte Costituzionale.”

Il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo contenuti nell’Art. 6 CEDU che preclude l’interferenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia azionata contro lo Stato o amministrazioni pubblica ha già trovato spazio in alcuni procedimenti contro lo Stato Italiano (Causa Maggio ed altri c. Italia del 31.05.2011; causa Anna De Rosa ed altri c. Italia dell’11.12.2012).

“In tali occasioni la Corte di Strasburgo ha affermato con riferimento alla legge di interpretazione che la promulgazione di una legge, mentre il procedimento è pendente di fatto, modifica definitivamente l’esito del giudizio, nel quale lo Stato o amministrazione pubblica è parte, approvando la posizione dello Stato a svantaggio del ricorrente” – ed è questo inammissibile, non i giudizi pendenti che inesorabilmente stanno trovando la loro fine a discapito del contribuente e dell’avvocato ad esclusivo vantaggio dello Stato.

La soluzione? I Consigli degli Ordini degli Avvocati dovrebbero fare fronte comune a difesa del cittadino, sia esso contribuente che avvocato e prendere una chiara posizione nei confronti dell’ennesimo attacco politico alla classe, nei giudizi avverso le cartelle esattoriali.

In che modo? Interagire con i Presidenti dei Tribunali e con la politica affinchè si argini questo illegittimo processo politico di eliminazione dei giudizi contro le cartelle e, ove mai impossibile, dichiarare un’astensione degli avvocati sine termine

Gio.Co.