di avv. Monica Mandico – Founder di Mandico&Partners e di Sportello Sociale Anticrisi
Il Tribunale di Verona, con decreto del 04.02.2021, ha omologato il piano di un consumatore che si era gradualmente indebitato con finanziarie, locatore e fisco a seguito della separazione della moglie, resasi poi irreperibile. Il Giudice, seguendo i nuovi criteri sulla meritevolezza del richidente, introdotti dalla miniriforma di Natale, con la Legge 176/2020, ha accolto la proposta falcidiando il debito complessivo nella misura del 70%.
In generale la meritevolezza va ravvisata quando il consumatore, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole – di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa.
Il Giudice, mette in evidenza che una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto, porta inevitabilmente a limitare l’accesso alla procedura prevista dalla legge 3/2012 ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.
La meritevolezza, dunque non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria.
L’indebitamento del consumatore era maturato in parte per far fronte a fabbisogni familiari ed alle spese connesse alla separazione dalla moglie nonché al mantenimento di due figli minorenni ma anche per le diminuzioni e ritardi dovuti ad un lavoro saltuario la cui instabilità si era aggravata nel 2020 a causa dell’emergenza Covid.
Entrava così nella spirale del credito al consumo non riuscendo più a portare avanti la famiglia, addirittura subiva un precetto di sfratto per morosità, con il rischio di non poter più provvedere ai suoi due figli di cui aveva ottenuto l’affidamento esclusivo dopo la separazione con la moglie.
Il provvedimento in questione è degno di nota, in quanto il Giudice, grazie alla ricostruzione della vicenda operata dallo studio Mandico&Partners di Napoli, che ha effettuato un’analisi accurata della debitoria complessiva e di come essa sia sorta anche a causa di eccessivi costi per l’apertura dei finanziamenti, ha applicato un’interpretazione estensiva del concetto di meritevolezza alla luce del nuovo codice della crisi approvato con l. 176/2020. Difatti nel decreto di omologa emerge che “Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla l. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l’accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili”.
Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/20120.
Un altro elemento interessante dell’omologa è la valutazione della convenienza del piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria, secondo l’organo giudicante, “la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all’intera massa passiva.” Anche in questo punto, il giudizio positivo sul piano proposto è stato ottenuto grazie ad uno studio meticoloso sulle eventuali percentuali di soddisfazione del ceto creditorio, nonché sui tempi di realizzo della procedura concorsuale ritenuta più conveniente.
Infine un ulteriore elemento di rilievo, che tiene conto delle novità introdotte dalla riforma, è stata la previsione della cessione di crediti futuri ex art. 8 comma 1 bis introdotto dalla l. 176/2020- Il Tribunale ha condivisibilmente sostenuto la tesi secondo cui i suddetti crediti entrano a far parte dell’attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. La finanziaria in favore della quale era stata operata la cessione del quinto dello stipendio del ricorrente, non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale del suo credito, con un conseguente reintegro della busta paga del debitore che potrà finalmente “tornare a respirare”. D’altronde il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento prevede espressamente che la proposta di piano del consumatore contenga anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e tale previsione è stata resa applicabile con l’inserimento appunto, dell’art. 1 bis dell’art. 8 con effetto dal 25.12.2020 con la legge 176/2020.
L’Autorità Giudicante, apprezzando positivamente la fattibilità del piano depositato e la meritevolezza del consumatore, alla luce di un’interpretazione orientata ai nuovi principi introdotti dal codice della crisi, ha omologato il piano così come presentato dallo Studio Mandico & Partners.
Si tratta di un provvedimento innovativo che da la possibilità ad un’altra famiglia, composta da un padre e due figli minori di ripartire ed avere una seconda vita.
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